Nel Messaggio n. 2082 del 22.5.2018 l'INPS riepiloga i requisiti e le modalità di richiesta di esonero dal versamento dei contributi delle aziende agricole per cause naturali come avversità atomosferiche e calamità naturali (decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, come modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, circolari INPS n. 35 del 6 marzo 2006 e n. 99 del 14 giugno 2013 )
Requisiti i soggettivi ed oggettivi per la concessione del beneficio,
Per gli eventi calamitosi verificatisi a decorrere dal 20 maggio 2008 (data di entrata in vigore del D.lgs n. 82/2008),
- i soggetti iscritti alla relativa gestione previdenziale in forma singola (coltivatori diretti, coloni e mezzadri, IAP) o associata.
- e le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative che svolgono, nei limiti posti dall’articolo 2135 del codice civile le seguenti attività:
- coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento di animali;
- manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali;
- fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.
sono ammesse all' esonero parziale del pagamento dei contributi propri e per i propri dipendenti, con due diverse aliquote:
- 17% per le aziende che abbiano subito danni in misura superiore al 30% ed inferiore o pari al 70% della produzione lorda vendibile e
- 50%, per le aziende che abbiano subito danni in misura superiore al 70% della produzione lorda vendibile.
E' previsto un ulteriore aumento del 10% dell’esonero nei casi previsti dal paragrafo 5 della circolare n. 35/2006.
l’esonero parziale dei contributi è concesso su specifica istanza all’Istituto, esclusivamente in via telematica, accedendo dal sito istituzionale (www.inps.it), secondo le consuete modalità, ai “Servizi on-line” > “Domanda esonero calamità naturali” e compilando l’apposito modello predisposto.
La norma non prevede un termine di scadenza ma per corretta tariffazione e contabilizzazione degli obblighi contributivi e la rendicontazione dell’esonero, l'istituto richiede che la domanda sia presentata netro un anno dalla data dell'evento , come da decreto autorizzativo del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
In tali casi, al fine della verifica dei requisiti, è necessario acquisire copia delle delibere regionali dalle quali si evinca il territorio danneggiato, le colture interessate e le relative percentuali di danno, nonché richiedere alle singole aziende, tramite comunicazione bidirezionale, ogni utile documentazione, quali fatture, fotogrammi, bilancio o altra documentazione idonea a dimostrare la percentuale di danno alla produzione lorda vendibile.
Le verifiche previste da parte dell'INPS riguardano :
- l’indicazione , nella domanda dell’ubicazione dei fondi, delle colture danneggiate e della percentuale di danno subita, nonché di tutti gli altri dati richiesti;
- il soggetto richiedente persona fisica sia titolare di nucleo coltivatore diretto, colono/mezzadro o IAP e regolarmente iscritto alla gestione previdenziale oppure persona giuridica risponda alle condizioni di cui al paragrafo 4 della circolare n. 35/2006; iscritto nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole istituita presso le Province autonome;
- l’attività esercitata in qualità di datore di lavoro sia svolta sugli stessi fondi e/o per le stesse risorse per cui il soggetto è iscritto alla gestione previdenziale propria;
- i fondi e le colture dichiarate come danneggiate siano esattamente riportate nei modelli di iscrizione e/o variazione (CD1 per autonomi, Denuncia aziendale per i datori di lavoro);
- l’attività svolta sia tra quelle classificate agricole ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile e non ne ecceda i limiti; in particolare è necessario verificare che non sia semplice attività di raccolta di prodotti ortofrutticoli
L'eventuale mancato accoglimento della domanda viene notificato al richiedente con la relativa motivazione .
L'esonero non rientra nella direttiva sugli aiuti di stato (Regolamento UE n. 702/2014 in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.