Numerosi chiarimenti sul calcolo del bonus per ricerca e sviluppo nella Circolare 10/E/2018 della scorsa settimana dell'Agenzia delle Entrate. Una delle prime problematiche affrontate nel documento di prassi riguarda la corretta applicazione della disciplina agevolativa nel caso in cui durante la sua vigenza, ovvero nel periodo 2015-2020, vengano a specificarsi periodi d’imposta di durata diversa da quella ordinaria di dodici mesi.
Già nella risoluzione 121/E del 9 ottobre 2017, è stato chiarito che l’arco temporale di applicazione dell’incentivo disposto dalla disciplina agevolativa corrisponde, complessivamente, a sei periodi d’imposta di durata standard pari a complessivi settantadue mesi. Di conseguenza, nell’ipotesi di chiusura anticipata/posticipata di uno dei periodi d’imposta agevolati per evitare incongruenze o ingiustificate disparità di trattamento, è necessario adeguare la tempistica per la determinazione del credito spettante in modo da garantire la possibilità di accedere al beneficio per un arco temporale complessivamente non superiore e non inferiore a settantadue mesi. Questa interpretazione muove dal principio che nel caso in cui si vengano a creare periodi d’imposta di durata diversa da quella standard non dovrebbero esserci effetti distorsivi – a vantaggio o a svantaggio – nel calcolo del beneficio attribuibile.
Come evidenziato nel documento di prassi, la volontà del legislatore è quella di dare rilevanza, ai fini dell’applicazione dell’agevolazione, ai singoli periodi d’imposta, a prescindere dalla durata degli stessi, ma sulla base di parametri calcolati su periodi di durata standard, pari a dodici mesi come
- l'ammontare minimo di investimenti,
- l'importo massimo del credito riconosciuto,
- le stime relative all’impatto della misura sul gettito erariale.
La presenza di periodi di durata diversa dai dodici mesi comporta, pertanto, la necessità di operare il ragguaglio dei parametri rilevanti per il calcolo del credito e, quindi, sia dell’ammontare minimo di investimenti richiesto per l’accesso al beneficio, sia dell’importo massimo del credito d’imposta riconosciuto annualmente a ciascun beneficiario.
Pertanto, in definitiva, tutte le volte in cui ci si trovi in presenza di un periodo agevolato di durata inferiore o superiore a quella standard di dodici mesi, i parametri rilevanti per il meccanismo di calcolo del credito d’imposta ovvero importo minimo di investimenti, importo massimo del credito spettante e media storica di riferimento devono essere ragguagliati alla durata effettiva del periodo agevolato.