Con il pronto ordini 319/2017 pubblicato il 18 maggio 2018, il Consiglio Nazionale dei Commercialisti e degli Esperti contabili ha fornito chiarimenti in merito alle società tra professionisti. Infatti l’articolo 10, comma 4, lettera b) della Legge 183/2011 prevede per le società tra professionisti che “in ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni di soci.
Come si legge nel pronto ordini in commento, dalla formulazione letterale emerge che:
- la maggioranza del 2/3 dei soci professionisti deve ricorrere congiuntamente sia per teste che per quote societarie, indipendentemente dalla forma societaria assunta dalla società tra professionisti;
- le quote societarie o la partecipazione al capitale dei professionisti devono essere tali da determinare la maggioranza di 2/3 nelle deliberazioni o decisioni dei soci.
Questa interpretazione è la stessa fornita nelle decisioni del 28 marzo 2018 in cui il CNDCEC era stato chiamato a pronunciare sulla mancata iscrizione della sezione speciale dell’albo di STP che non avevano sia la maggiorazna per teste che per quote. In quell’occasione, il Consiglio aveva rigettato i ricorsi delle STP rilevando che “il senso letterale della disposizione impone inequivocabilmente che risulti la maggioranza di due terzi sia riguardo al numero dei soci professionisti (maggioranza per teste) che riguardo alle quote sociali dei medesimi (maggioranza per quote).
Il pronto ordini termina chiarendo che non possono essere iscritte le società tra professionisti nelle quali non si riscontrino contemporaneamente entrambe le maggioranze di 2/3.