Con la Circolare 11/E del 18 maggio 2018 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla cessione del credito d'imposta nato per l'ecobonus. Com'è noto, la legge di bilancio 2018 (L.205/2017) ha esteso dal 1° gennaio 2018, la possibilità di cedere il credito spettante per interventi effettuati sulle singole unità immobiliari confermando che il credito può essere ceduto:
- ai fornitori che hanno effettuato gli interventi
- ad altri soggetti privati, con la facoltà per gli stessi di successiva cessione del credito;
- alle banche e agli intermediari finanziari da parte dei soli contribuenti che ricadono nella no tax area.
La legge di bilancio 2018, prevede inoltre a decorrere dal 1° gennaio 2018:
- una nuova casistica di detrazione maggiorata per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, limitatamente alle zone sismiche 1, 2 e 3. La misura della detrazione è pari all’80% delle spese in caso di passaggio ad una classe di rischio inferiore e all’85% in caso di passaggio due classi di rischio inferiore. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali e si applica su un ammontare delle spese non superiore a 136 mila euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari del condominio;
- il riconoscimento delle detrazioni anche agli enti aventi le stesse finalità sociali degli IACP, istituiti nella forma di società, che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” e che siano state costituite e operanti alla data del 31 dicembre 2013, per interventi di efficienza energetica realizzati su immobili di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci (articolo 14, comma 2-septies).
Il documento di prassi, per agevolare l’individuazione dei citati interventi di riqualificazione energetica ammessi alla detrazione,sintetizza gli interventi agevolabili in due tabelle che qui riportiamo, la prima riguardante gli interventi su parti comuni dei condomini o su singole unità immobiliari, e la seconda solo su parti comuni condominiali.
INTERVENTI SU PARTI COMUNI DEI CONDOMINI O SU SINGOLE UNITA’ IMMOBILIARI |
ALIQUOTA DI DETRAZIONE |
CESSIONE DEL CREDITO |
CESSIONARI |
SERRAMENTI E INFISSI SCHERMATURE SOLARI CALDAIE A BIOMASSA CALDAIE CONDENSAZIONE Classe A |
50% | SI |
Fornitori e altri soggetti privati Per i soggetti no tax area fornitori e altri soggetti privati compresi banche e intermediari finanziari |
CALDAIE CONDENSAZIONE Classe A + sistema termoregolazione evoluto
POMPE DI CALORE |
65% | Si | Fornitori e altri soggetti privati Per i soggetti no tax area fornitori e altri soggetti privati compresi banche e intermediari finanziari |
Di seguito la tabella riportata nel documento di prassi per gli interventi su parti comuni dei condomini
INTERVENTI SU PARTI COMUNI DEI CONDOMINI |
ALIQUOTA DI DETRAZIONE |
CESSIONE DEL CREDITO |
CESSIONARI |
COIBENTAZIONE INVOLUCRO CON SUPERFICIE INTERESSATA >25% DELLA SUPERFICE DISPERDENTE |
70% | SI | Fornitori e altri soggetti privati Per i soggetti no tax area fornitori e altri soggetti privati compresi banche e intermediari finanziari |
COIBENTAZIONE INVOLUCRO CON SUPERFICIE INTERESSATA >25% DELLA SUPERFICE DISPERDENTE + QUALITA’ MEDIA DELL’INVOLUCRO |
75% | SI | |
COIBENTAZIONE INVOLUCRO CON SUPERFICIE INTERESSATA >25% DELLA SUPERFICE DISPERDENTE + RIDUZIONE 1 CLASSE RISCHIO SISMICO |
80% | SI | |
COIBENTAZIONE INVOLUCRO CON SUPERFICIE INTERESSATA >25% DELLA SUPERFICE DISPERDENTE + RIDUZIONE 2 CLASSI RISCHIO SISMICO |
85% | SI |