Chiarimenti delle Entrate sul regime IVA del servizio di consulenza in materia di investimenti nella Risoluzione 38/E del 15 maggio 2018. In generale, il servizio di consulenza in materia di investimenti consiste nella prestazione di raccomandazioni personalizzate a un cliente (potenziale investitore), dietro sua richiesta o per iniziativa del prestatore del servizio, riguardo a una o più operazioni relative ad un determinato strumento finanziario. In base a questa definizione, gli elementi che caratterizzano il servizio sono:
- la personalizzazione: la raccomandazione è presentata dall’intermediario come adatta al cliente ovvero basata sulle sue caratteristiche personali;
- l’oggetto: la raccomandazione deve riguardare uno specifico strumento finanziario.
Nel caso presentato dall'istante, il servizio di consulenza in materia di investimenti è fornito direttamente ai clienti della società in posizione di assoluta indipendenza ed imparzialità. Ciò, in quanto la società istante non percepisce incentivi o retrocessioni commissionali da parte di terzi ovvero da parte dei diversi operatori finanziari coinvolti negli investimenti suggeriti/raccomandati dalla società medesima. Il servizio di consulenza in materia di investimenti, infatti, è remunerato esclusivamente dalle commissioni di consulenza e dalle commissioni di performance addebitate sul patrimonio del cliente/investitore oggetto del servizio come risultante dall’esecuzione delle raccomandazioni prestate e dagli aggiornamenti del Portafoglio modello scelto dal client.
L’autonomia e la terzietà della società istante rispetto al soggetto che promuove i titoli ovvero a qualsiasi altra realtà finanziaria coinvolta è apprezzabile anche dal punto di vista operativo.
Le modalità con le quali la società istante fornisce il servizio di consulenza in materia di investimenti ed, in particolare, la mancanza di qualsiasi collegamento/rapporto tra la società istante ed i soggetti che, a vario titolo, sono coinvolti nella realizzazione della proposta di investimento rivolta al cliente, inducono ad escludere che nel caso prospettato sia ravvisabile un’attività di intermediazione/negoziazione (esente da IVA) secondo la definizione fatta propria dalla Corte di Giustizia UE e, in senso conforme, dal Comitato consultivo IVA.
La peculiarità della fattispecie rappresentata è da ravvisare, infatti, nella posizione di assoluta indipendenza della società medesima rispetto alla banca depositaria di ciascun cliente investitore ovvero rispetto ai soggetti finanziari cui gli investimenti sono riconducibili, nonché nell’assenza di qualsiasi atto/elemento contrattuale che possa essere ricondotto nell’ambito dell’attività di negoziazione/intermediazione tra le parti.
Pertanto, nel presupposto che gli unici interlocutori della società istante siano costituiti esclusivamente dai propri clienti e che non vi sia alcun rapporto, sia pure indiretto e/o economico, con i soggetti che promuovono gli strumenti finanziari raccomandati, si è dell’avviso che il servizio di consulenza in materia di investimenti fornito dalla società non sia inquadrabile tra i servizi di intermediazione esenti da IVA ai sensi del combinato disposto dei numeri 4) e 9) dell’art. 10, comma 1, del D.P.R. n. 633 del 1972. Pertanto, ai servizi stessi torna applicabile il regime di imponibilità IVA.
Il testo della Risoluzione 38/E è allegato a questo articolo.