Nuove disposizioni in materia dei prezzi di trasferimento nel decreto MEF del 14 maggio 2018 in attesa di pubblicazione in Gazzetta ufficiale e qui allegato. Per prima cosa, nel nuovo documento è superato il concetto di “controllo” per l’attuazione del transfer pricing in quanto l’articolo 2 fa riferimento al concetto di imprese associate come "le imprese residenti o meno nel territorio dello Stato qualora una di esse partecipi direttamente o indirettamente nella gestione, nel controllo o nel capitale dell’altra o di entrambe le imprese". Come chiarito, la partecipazione nella gestione, nel controllo o nel capitale si realizza:
- nel caso di partecipazione a più del 50% del capitale nei diritti di voto o negli utili di un’altra impresa
- nel caso di influenza dominante sulla gestione di un’altra impresa, sulla base di vincoli azionari o contrattuali.
L’articolo 3 contiene la nozione di comparabilità tra un’operazione controllata (qualsiasi operazione di natura commerciale o finanziaria intercorrente tra imprese associate, delineata con un contratto o dall’effettivo comportamento delle parti) e un’operazione non controllata (qualsiasi operazioni di natura commerciale o finanziaria tra imprese indipendenti). In particolare un’operazione non controllata si considera comparabile ad un’operazione controllata quando:
- non sussistono differenze significative tali da incidere in maniera rilevante sull’indicatore finanziario (prezzo, margine di profitto) utilizzabile in applicazione del metodo più appropriato.
- se in presenza di differenze sia possibile effettuare in modo accurato rettifiche di comparabilità, così da eliminare o ridurre in modo significativo gli effetti di tali differenza ai fini della comparazione.
Per quanto riguarda i metodi per la determinazione dei prezzi di trasferimento, dopo aver elencato i criteri con cui lo stesso deve essere scelto, l’articolo 5 riconosce come conformi al principio di libera concorrenza:
Metodo confronto del prezzo | Basato sul confronto tra il prezzo praticato nella cessione di beni/ prestazioni di servizi resi in un’operazione controllata con il prezzo praticato in operazioni non controllate comparabili |
Metodo del prezzo di rivendita | Basato sul confronto tra il margine lordo che un acquirente in una operazione controllata realizza nella successiva rivendita in una operazione non controllata con il margine lordo realizzato in operazioni non controllate comparabili |
Metodo del costo maggiorato | Basato sul confronto tra il margine lordo realizzato sui costi direttamente e indirettamente sostenuti in un’operazione controllata con il margine lordo realizzato in operazioni non controllate comparabili |
Metodo del margine netto della transazione | Basato sul confronto tra il rapporto tra il margine netto ed una base di commisurazione appropriata, che può essere rappresentata, a seconda delle circostanze, da costi, ricavi o attività, realizzato da un’impresa in una operazione controllata e il rapporto tra il margine netto e la medesima base realizzato in operazioni non controllate comparabili |
Metodo transnazionale di ripartizione degli utili | Basato sull’attribuzione a ciascuna impresa associata che partecipa ad un’operazione controllata della quota di utile o di perdita derivante da tale operazione, determinata in base alla ripartizione che sarebbe stata concordata in operazioni non controllate comparabili, tenendo conto del contributo rispettivamente offerto alla realizzazione dell’operazione controllata dalle imprese associato ovvero attribuendo a ciascuna di esse quota parte dell’utile o della perdita che residua dopo che alcune delle funzioni svolte in relazione all’operazione controllata sono state valorizzate sulla base di uno dei metodi descritti sopra |
Come sottolineato nel decreto, per quanto possibile deve essere preferibile applicare il metodo del confronto di prezzo.