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MESOTELIOMA NON PROFESSIONALE 2018: UNA TANTUM RICONFERMATA

1 minuto, Redazione , 16/05/2018

Mesotelioma non professionale 2018: una tantum riconfermata

Pubblicato il decreto del Ministero del lavoro che conferma l'indennità una tantum per i malati di mesotelioma non professionale e loro eredi anche nel 2018-2020

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Ministero del lavoro ha emanato il decreto  24 aprile  2018 che da attuazione a quanto stabilito dalla legge 205/2017 (bilancio 2018),  sulla prestazione una tantum in favore dei malati di mesotelioma per causa non professionale e per i loro eredi , anche per le annualità 2018 /2019/ 2020. La misura era stata infatti introdotta in forma sperimentale dalla legge di stabilità 2014 per il triennio 2015-2017.

Il decreto stanzia 5,5 milioni di euro per ciascun anno e conferma l'importo di 5.600 euro,   erogati una sola volta, a favore dei  malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia :

  1. per esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell'amianto, oppure
  2.  per esposizione ambientale all'amianto comprovata.

La normativa prevede che in caso di decesso del soggetto  la prestazione è riconosciuta anche a favore degli eredi e ripartita fra essi.

Si attendono ora le istruzioni operative e la modulistica aggiornata che dovranno essere predisposte dall'Inail.   Alla domanda andrà allegata la documentazione sanitaria sulla patologia e sulla sua causa , comprovante :

  •  l'esposizione familiare  con  documentazione che attesti che il richiedente ha convissuto in Italia con il familiare  mentre quest'ultimo era impiegato  in una lavorazione che lo esponeva all'amianto, oppure  
  • l'esposizione ambientale,  sulla base della documentazione attestante che il soggetto sia stato residente in Italia in periodi compatibili con l'insorgenza della patologia. 

In caso di accettazione della domanda, l'una  tantum viene erogata entro 90 giorni . L'inail puo anche richiedere un integrazione dei documenti da fornire entro 15 giorni.Nel caso di domanda presentata da un erede  la scadenza è di  90 giorni dal decesso dell’ammalato.

Trovi qui il testo integrale del decreto

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