L'Inps ha pubblicato la circolare n. 69 dell'11.5.2018 con cui spiega le procedure per fruire della sospensione dei versamenti dei contributi in caso di malattia o infortunio, introdotta recentemente a favore dei lavoratori con partita IVA o collaboratori coordinati. Sono esclusi gli imprenditori, compresi i piccoli imprenditori come artigiani e commercianti.
La norma è contenuta nel cd. Jobs act degli autonomi, legge n. 81 2017 , art. 14 che prevede in particolare per gli iscritti alla Gestione Separata la possibilità di sospendere il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi in caso di malattia o infortunio grave che impediscono di svolgere l’attività per un periodo che va da un minimo di 60 giorni a un massimo di 2 anni.
Passato il periodo di impossibilità di lavoro, i contributi non versati dovranno essere versati con una possibile rateazione di un numero di rate triplo rispetto ai mesi di sospensione .
La circolare INPS descrive le due diverse procedure riservate ai professionisti e ai lavoratori parasubordinati:
PROFESSIONISTI CON PARTITA IVA: devono presentare all’Inps una richiesta di sospensione tramite il cassetto previdenziale professionisti - Comunicazione bidirezionale e indicare nel quadro RR di Unico l'importo dei contributi sospesi . Trascorso il periodo dell’interruzione possono provvedere al pagamento in unica soluzione oppure richiedere la rateazione con gli interessi di legge.
COLLABORATORI : E' il committente che ha l'obbligo del versamento contributivo con la trattenuta di un terzo dell'importo dal compenso del lavoratore. Al momento della trasmissione del flusso Uniemens deve indicare per il soggetto interessato il codice “S1”. Al termine della malattia o dopo 2 anni, verserà la somma sospesa , anche in questo caso in unica soluzione o chiedendo la rateazione.