Con il Provvedimento n.0095624 del 10 maggio 2018 è stato previsto che a decorrere dal 15 maggio 2018, gli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo sono determinati nella misura del 3,01% in ragione annuale. In generale, l' articolo 30 del DPR 602/72 prevede che, decorsi sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, sulle somme iscritte a ruolo, escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.
imposte dovute x n° giorni di ritardo x tasso di interesse di mora
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L’articolo 13 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, inoltre, contempla che il tasso di interesse in questione sia determinato annualmente con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. In attuazione di tali disposizioni, con provvedimento del 4 aprile 2017, la misura del tasso di interesse da applicare nelle ipotesi di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo è stata fissata al 3,50 per cento in ragione annuale, a decorrere dal 15 maggio 2017.
Al fine di ottemperare al dettato normativo, è stata di recente interessata la Banca d’Italia, la quale, con nota del 23 marzo 2018, ha stimato al 3,01 per cento la media dei tassi bancari attivi con riferimento al periodo 1.1.2017 / 31.12.2017.
Saggio interessi di mora fino al 15 maggio 2018 | 3.50% |
Saggio interessi di mora dal 15 maggio 2018 | 3.01 % |
Il Provvedimento è disponibile anche in allegato a questo articolo.