Il 2 maggio 2018 è stato costituito il Fondo per l’Assistenza Sanitaria Integrativa per i lavoratori dipendenti delle Piccole e Medie Imprese e delle imprese che applicano il CCNL Unionmeccanica CONFAPI, EBM Salute , il Fondo dell’Ente Bilaterale Metalmeccanici previsto dal CCNL sottoscritto il 3 luglio 2017.
L'obiettivo del Fondo è il riconoscimento di prestazioni sanitarie integrative ai lavoratori e ai loro familiari . Non è ancora attiva la convenzione assicurativa per i lavoratori ma partono già da maggio i versamenti dei datori di lavoro fissati in 60 euro annui .Lo Statuto prevede che, dalla data di costituzione, siano iscritti e destinatari delle prestazioni del Fondo:
- tutti i lavoratori dipendenti, non in prova, con contratto a tempo indeterminato compresi i lavoratori part-time, con contratto di apprendistato e con contratto a tempo determinato di durata non inferiore a 5 mesi a decorrere dalla data di iscrizione;
- i lavoratori in aspettativa per malattia, i lavoratori in Cassa integrazione e, per un periodo di 12 mesi, i lavoratori in mobilità o in Naspi;
- i familiari del lavoratore dipendente e i conviventi di fatto.
E' stato quindi sottoscritto un verbale che differisce al mese di maggio 2018 il primo versamento, pari a 25 euro per lavoratore, da parte delle imprese a EBM Salute, comprensivo anche del conguaglio delle quote dei mesi di gennaio, febbraio , marzo, aprile 2018. Le imprese dovranno effettuare il versamento dovuto all’INPS con il modello F24 relativo al mese di maggio con causale contributo INPS: EBMC .
Nel messaggio n. 2183 del 31 maggio 2018 l'INPS è intervenuta a precisare che per distinguere la quota destinata al finanziamento delle prestazioni sanitarie integrative da quella destinata alle altre finalità, dal mese di competenza giugno 2018 viene istituito nel flusso Uniemens, in corrispondenza dell’elemento <CodConv>, di <Conv> di <ConvBilat>, il nuovo codice “EBMQ” avente il significato di “Ente Bilaterale Metalmeccanici (E.B.M.) quota prestazioni sanitarie integrative”.
In corrispondenza dell’elemento <Importo> va evidenziata la sola quota parte del contributo, riguardante il singolo lavoratore, volta a finanziare le prestazioni sanitarie; la restante quota di finanziamento delle altre attività di E.B.M. continua ad essere indicata con il codice “EBMC” attualmente in uso.
Non ci sono modifiche invece nella compilazione del modello F24 in quanto il versamento rimane unificato con causale contributo “EBMC”.