Una nota del Ministero del lavoro e dell'Ispettorato nazionale del lavoro del 7.5.2018 ha chiarito che gli stranieri in attesa di permesso di soggiorno per motivi familiari possono svolgere attività lavorativa provando il regolare soggiorno con la semplice ricevuta postale attestante la richiesta di rilascio del permesso stesso.
Nel testo della nota viene ricordato che ai sensi dell'art. 30 comma 2 del Testo Unico Immigrazione (TUI) e dell'art. 14 comma 1 del d.p.r. 394/1999, il permesso di soggiorno rilasciato per motivi familiari consente al cittadino straniero di svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo sul territorio italiano fino alla scadenza dello stesso e senza la necessità di convertirlo in permesso per lavoro subordinato, fermi restando i requisiti minimi previsti.
La legge prevede anche che il soggetto richiedente permesso per lavoro subordinato, può svolgere temporaneamente l'attività lavorativa per la quale è stato autorizzato il suo ingresso , sempre che:
- la domanda di rilascio sia stata presentata entro 8 giorni dall'ingresso sul territorio italiano, all'atto della stipula del contratto di soggiorno presso lo Sportello unico per l'immigrazioneoppure, in caso di rinnovo, prima della scadenza del permesso;
- il richiedente sia in possesso del modulo di richiesta del permesso di soggiorno e della ricevuta rilasciata dal competente ufficio attestante la presentazione della domanda.
Tale norma si riferisce esplicitamente ai richiedenti di un permesso per lavoro subordinato e vi era, pertanto, il dubbio sulla possibilità di estenderla anche ai richiedenti di un permesso per motivi familiari.
La nota precisa ora che dato che "il permesso di soggiorno per motivi familiari consente allo straniero di svolgere attività lavorativa senza la necessità di ottenere anche un permesso per lavoro subordinato, si ritiene che la disposizione di cui all'art. 5 comma 9-bis, possa trovare applicazione anche in tali casi".