L’indennità di accompagnamento (di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18), è una prestazione economica, erogata a domanda, a favore degli invalidi civili totali a causa di minorazioni fisiche o psichiche per i quali è stata accertata
- l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore oppure
- l’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita.
Per ottenere la prestazione è necessario anzitutto che la minorazione sia stata riconosciuta nel verbale rilasciato dall’apposita commissione medico legale al termine dell’accertamento sanitario.
L’iter di riconoscimento si conclude con l’invio da parte dell’INPS del verbale di invalidità civile tramite raccomandata A/R o all’indirizzo PEC, se fornito dall’utente, e resta disponibile nel servizio Cassetta postale online.
La domanda può essere presentata direttamente online sul sito dell’INPS oppure tramite un ente di patronato o un’associazione di categoria (ANMIC, ENS, UIC, ANFASS).
Indennità accompagnamento domanda semplificata
Nel Messaggio n. 1930 dell' 8 maggio 2018 l'Inps ha fornito indicazioni sulle modalità di accesso semplificato all'indennità di accompagnamento per ultrasessantacinquenni (Legge 11 febbraio 1980, n. 18, e articolo 1, comma 3, della legge 21 novembre 1988, n. 508)
Gli adempimenti per la concessione dei benefici di invalidità civile e le indennità di accompagnamento sono stati infatti riorganizzati e semplificati per ridurre i tempi di erogazione dell'indennità. Nello specifico è stata prevista la possibilità per il cittadino di anticipare al momento della presentazione della domanda di invalidità civile le informazioni di natura socio-economica contenute nel modello AP70, di norma comunicate solo al termine dell’esito positivo della fase sanitaria
Per quanto riguarda l'età che da diritto alla prestazione , va premesso che dal 1.1 2018 i requisiti anagrafici per la prestazione, collegata all'indennità, dell'assegno sociale sono fissati a 66 anni e 7 mesi . La nuova modalità di accesso riguarda comunque anche chi ha presentato le domande di accertamento sanitario avendo raggiunto il requisito anagrafico prima del gennaio 2018 , con il requisito precedente (65 anni).
Resta salva la possibilità per il richiedente di inviare il modello AP70 secondo le ordinarie modalità, dopo il completamento della fase sanitaria.
Con il Messaggio n.4463 del 28 Novembre 2018, INPS ha comunicato che dal 1° gennaio 2019 la nuova modalità entra a regime l. Si ricorda infatti che
Dichiarazione di ricovero in struttura pubblica per indennità di accompagnamento
Con il messaggio 3347 del 27.9. 2023 viene annunciato un nuovo servizio telematico che consente di comunicare il ricovero presso una struttura pubblica dei titolari di indennità di accompagnamento .
Per questi casi INPS si è adeguato a un consolidato orientamento giurisprudenziale ed ha riconosciuto il mantenimento del diritto all’indennità di accompagnamento anche in presenza di ricovero gratuito, previo rilascio di idonea documentazione da parte della struttura di ricovero.
Infatti si riconosce che la prestazione non deve essere sospesa nel caso di invalido la cui incapacità di gestire le funzioni biologiche essenziali renda necessaria l’assistenza continua di un familiare o di un infermiere privato, al fine di garantire un’assistenza completa,
Per garantire la continuità della prestazione la dichiarazione deve essere presentata :
- dagli utenti (titolari o amministratore di sostegno/rappresentante legale)
- al termine del periodo di ricovero di durata superiore a 29 giorni,
- accedendo al sito www.inps.it con la propria identità digitale (SPID almeno di Livello 2, CIE o CNS) e seguendo il percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Per disabili/invalidi/inabili” > “Dichiarazioni di responsabilità e ricoveri indennizzati”.
Oltre all’indicazione delle date di inizio e fine ricovero, deve essere allegata la documentazione rilasciata dalla struttura sanitaria attestante che la prestazione fornita dalla struttura non esauriva tutte le forme di assistenza di cui il paziente necessitava per la vita quotidiana.
ATTENZIONE Non devono essere allegati certificati sanitari, cartelle cliniche o ogni altra documentazione riguardante le patologie invalidanti.