Chiarimenti sul reddito delle società tra avvocati nella Risoluzione 35/E del 7 maggio 2018 dell’Agenzia delle Entrate. In particolare, l’istante chiedeva come doveva essere tassato il reddito di una società tra avvocati date le soluzioni diverse fornite dall’Agenzia delle Entrate nel corso del tempo.
Come ricordato nel documenti di prassi, la professione forense è consentita in forma societaria a società di persone, di capitali o cooperative iscritte in apposita sezione speciale dell’albo tenuto dall’ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società, nel rispetto delle seguenti condizioni:
- i soci, per almeno 2/3 del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere avvocati iscritti all’albo, ovvero avvocati iscritti all’albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni;
- la maggioranza dei membri dell’organo di gestione deve essere composta da soci avvocati;
- i componenti dell’organo di gestione non possono essere estranei alla compagine sociale, i soci professionisti possono rivestire la carica di amministratori.
Anche nel caso di esercizio della professione forense in forma societaria resta fermo il principio della personalità della prestazione professionale, infatti l’incarico può essere svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente.
La responsabilità della società e quella dei soci non esclude la responsabilità del professionista che ha eseguito la specifica prestazione.
La sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall’albo nel quale è iscritto costituisce causa di esclusione dalla società.
Sul piano civilistico le società tra avvocati appartengono alle società tipiche regolate dal codice civile e sono soggette integralmente alla disciplina legale del modello societario prescelto. Pertanto, in assenza di una esplicita norma, l’esercizio della professione forense svolta in forma societaria costituisce attività d’impresa, in quanto, risulta determinante il fatto di operare in una veste giuridica societaria piuttosto che lo svolgimento di un’attività professionale.
Detta interpretazione è confermata anche dalla Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale del Dipartimento delle Finanze che con nota del 19 dicembre 2017 n. 43619 ha evidenziato che per tali società, in mancanza di deroghe espresse nella disposizione “sembra difficile valorizzare l’elemento oggettivo della professione forense esercitata a discapito dell’elemento soggettivo dello schermo societario”.
Il documento termina chiarendo che anche sul piano fiscale alle società tra avvocati costituite sotto forma di società di persone, di capitali o cooperative, si applicano le previsioni di cui agli articoli 6, ultimo comma, e 81 del TUIR, per effetto delle quali il reddito complessivo delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, delle società e degli enti commerciali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 73, comma 1, lettere a) e b), da qualsiasi fonte provenga è considerato reddito d’impresa.
Nel caso specifico, una società per azioni costituita per l’esercizio dell’attività di avvocato deve adottare il regime fiscale previsto per le società di capitali e deve assoggettare ad IRES il reddito prodotto e ad IRAP il valore della produzione.