Chiarimenti sul meccanismo di scissione dei pagmenti (split payment) nella Circolare 9/E di ieri 7 maggio 2018 dell'Agenzia delle Entrate. Il documento di prassi, fa il punto sulla platea di nuovi soggetti verso cui è obbligatorio emettere fattura con la scissione dei pagamenti a partire dal 1° gennaio di quest’anno. Com'è noto, il meccanismo della scissione dei pagamenti, introdotto dalla legge di Stabilità 2015, prevede che per gli acquisti di beni e servizi effettuati da soggetti affidabili (Pa e Società) l’Iva addebitata in fattura debba essere versata direttamente all’Erario dagli acquirenti e non più dal fornitore.
Dopo le modifiche previste dalla Legge 172/2017 rientrano nell’applicazione della scissione dei pagamenti anche i seguenti soggetti:
- gli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona
- le fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70% o che comunque siano controllate da soggetti pubblici (è il caso, ad esempio, delle fondazioni attraverso cui gli Ordini professionali realizzano interessi collegati alle professioni che rappresentano)
- le società controllate direttamente o indirettamente dagli enti sopra elencati e dalle società soggette allo split payment
- le società partecipate per una quota non inferiore al 70% da amministrazioni pubbliche e da enti e società soggette allo split payment.
Questi enti, fondazioni e società si aggiungono ai soggetti precedentemente coinvolti dalla disciplina della scissione dei pagamenti, come le Pubbliche amministrazioni e le società quotate e inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana.
Nella Circolare, l'Agenzia delle Entrate ha delimitato l’ambito soggettivo di applicazione dello split payment in riferimento ai due casi pratici di quote societarie intestate a una fiduciaria e dei compensi dovuti ai consulenti tecnici di ufficio (Ctu) che operano su incarico dell’Autorità giudiziaria. In particolare:
- nel primo caso, l’Agenzia afferma che bisogna prima valutare se il cliente fiduciante (effettivo titolare delle quote della società) rientri o meno nell’ambito dello split payment, per stabilire se vi rientri anche la società formalmente di proprietà della fiduciaria.
- nel secondo caso, invece, in linea con la giurisprudenza della Corte di Cassazione, le Entrate escludono l’applicabilità della scissione dei pagamenti ai compensi e onorari liquidati dal giudice a favore del consulente tecnico di ufficio. Questo sia per ragioni di semplificazione, sia perché il pagamento del corrispettivo del consulente, seppure effettuato dall’Amministrazione della Giustizia, avviene con denaro fornito dalle parti individuate dal provvedimento del Giudice nell’interesse superiore della giustizia.
Il documento ricorda che, per facilitare l’individuazione dei nuovi soggetti rientranti nel regime dello split payment, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato sul proprio sito internet, il 19 dicembre 2017, con effetto a partire dal 1° gennaio 2018, alcuni elenchi che permettono ai soggetti passivi Iva di verificare le informazioni relative ai cessionari/committenti e stabilire se applicare la scissione dei pagamenti. In base a quanto chiarito dal Dipartimento delle Finanze del Ministero, la disciplina dello split payment ha effetto solo a partire dalla data di effettiva inclusione del soggetto nell’elenco e della pubblicazione dell’elenco sul sito del Dipartimento delle Finanze.
L’Agenzia termina chiarendo che eventuali comportamenti non corretti adottati dai contribuenti prima della pubblicazione dei chiarimenti forniti con la circolare di ieri, non saranno soggetti a sanzioni, purché non sia stato arrecato danno all’Erario con il mancato versamento dell’imposta dovuta.
La Circolare è allegata a questo articolo.