Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, del Ministero dell’Interno, ha emanato la circolare prot. 300/A/3530/18/113/2 del 30 aprile 2018, con la quale , dispone che “il riposo settimanale regolare a bordo del veicolo possa esser considerato come non goduto, in quanto effettuato in condizioni non idonee secondo la normativa vigente. Conseguentemente, nel caso in cui tale situazione dovesse essere accertata a seguito di un controllo su strada, potrà essere contestata la violazione prevista dall’art. 174, comma 7, CdS, nell’ipotesi più grave indicata nel terzo periodo (mancato rispetto dei limiti prescritti per oltre il 20%). Naturalmente, potendo la violazione essere accertata esclusivamente nel momento in cui viene commessa, ad essa consegue il ritiro dei documenti di guida con intimazione a non riprendere il viaggio fino al completamento del prescritto riposo nella modalità corretta“.
La stretta è conseguente alla recente sentenza della Corte Europea di Giustizia C-102/16 del 20 dicembre 2017. La sentenza ricorda tra l' altro che "Secondo l’articolo 4, lettera h), del medesimo regolamento il «periodo di riposo settimanale» è definito come «periodo settimanale durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo» e, inoltre, tale nozione ricomprende un «periodo di riposo settimanale regolare» e un «periodo di riposo settimanale ridotto». Nello specifico, il «periodo di riposo settimanale regolare» è definito come «ogni tempo di riposo di almeno 45 ore», mentre il «periodo di riposo settimanale ridotto» designa «ogni tempo di riposo inferiore a 45 ore, che può essere ridotto, nel rispetto di quanto stabilito all’articolo 8, paragrafo 6 [del regolamento n. 561/2006], a una durata minima di 24 ore continuative». L'interpretazione giruisprudenziale ha pero specificato che l’articolo 8, paragrafi 6 e 8, del regolamento n. 561/2006 vieta al conducente di effettuare i periodi di riposo settimanale regolare a bordo del veicolo è manifestamente volta a conseguire gli obiettivi di tale regolamento, consistenti nel miglioramento delle condizioni di lavoro dei conducenti e della sicurezza stradale.
A tale proposito occorre inoltre osservare che, come sostenuto dalla Commissione nel suo parere del 27 giugno 2005 , sebbene la progettazione dei veicoli sia considerevolmente migliorata nel corso dei 20 anni precedenti il suo parere, e la progettazione delle cabine sia stata senz’altro ulteriormente sviluppata in questi ultimi anni, è pur vero che la cabina di un camion non sembra costituire un luogo di riposo idoneo a periodi di riposo più lunghi dei periodi di riposo giornaliero e dei periodi di riposo settimanali ridotti. I conducenti dovrebbero avere la possibilità di trascorrere i loro periodi di riposo settimanali regolari in un luogo che presenta condizioni di alloggio idonee e adeguate. "