Nella Circolare 8/E del 30 aprile 2018, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla fatturazione elettronica per le cessioni di carburanti. Com'è noto ormai, con la Legge di Stabilità 2018 il legislatore ha introdotto particolari disposizioni sulla deducibilità dei costi d’acquisto e la detraibilità dell’IVA agli stessi riferita, imponendo, a tal fine, l’utilizzo di specifici mezzi di pagamento. In particolare, il direttore dell’Agenzia delle Entrate con provvedimento73203 del 4 aprile 2018, ha individuato come idonei:
- gli assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali;
- quelli elettronici.
Per quanto riguarda le carte e i buoni carburante, la Circolare, dopo aver chiarito che sono idonee anche le carte utilizzate nei contratti c.d. di “netting(*) ” in cui, sulla scorta di specifici accordi, il pagamento avvenga in un momento diverso rispetto alla cessione, fornisce il seguente esempio:
- se la compagnia petrolifera X emette buoni carburante (ma anche carte, ricaricabili o meno, ovvero altri strumenti) che consentono al cessionario, soggetto passivo Y, di recarsi presso un impianto stradale di distribuzione gestito dalla medesima compagnia e rifornirsi di benzina secondo l’accordo tra le parti, l’operazione andrà necessariamente documentata tramite l’emissione di una fattura elettronica al momento della cessione/ricarica.
- se il buono/carta da modo di rifornirsi presso plurimi soggetti - impianti gestiti da diverse compagnie o da singoli imprenditori, pompe c.d. “bianche” (ossia che non fanno parte del circuito delle compagnie di distribuzione), ecc. - o consenta l’acquisto di più beni e servizi, si avrà un semplice documento di legittimazione, la cui cessione non è soggetta ad IVA e conseguentemente, a quello di fatturazione in forma elettronica.
In merito, considerato che le novità contenute nella direttiva troveranno espressa applicazione per i soli buoni emessi successivamente al 31 dicembre 2018 e che precedenti documenti di prassi consentivano per il c.d. “buoni” utilizzabili per l’acquisto di carburante un diverso comportamento, si ritiene che i buoni emessi e utilizzati sino al 31 dicembre 2018 in difformità di tali indicazioni non daranno luogo all’applicazione di sanzioni.
Carte e buoni carburante |
Idonee per la deducibilità dei costi e la detraibilità dell'IVA |
Se le carte e i buoni riguardano il rifornimento di benzina presso la compagnia stessa che li ha emessi: allora l'operazione deve essere fatturata elettronicamente |
Se le carte e i buoni riguardano il rifornimento di benzina presso plurimi soggetti, l'operazione non è soggetta a IVA quindi tantomeno alla fattura elettronica, essendo solo un documento di legittimazione alla spesa |
Non sono previste sanzioni per i buoni emessi ed utilizzati fino al 31.12.2018 |
(*) Così le motivazioni al Provvedimento 73203 del 4.4.2018: " (...) troveranno applicazione anche nelle ipotesi in cui, sulla scorta di specifici accordi, il pagamento avvenga in un momento diverso rispetto alla cessione, come accade, ad esempio, per le carte utilizzate nei contratti c.d. di “netting”, laddove il gestore dell’impianto di distribuzione si obbliga verso la società petrolifera ad effettuare cessioni periodiche o continuative in favore dell’utente, il quale utilizza, per il prelievo, un sistema di tessere magnetiche rilasciate direttamente dalla società petrolifera. Tale sistema è da considerarsi valido anche a seguito delle novità introdotte dalla legge di bilancio 2018 in tema di cessioni di carburanti, ma solo qualora i rapporti tra gestore dell’impianto di distribuzione e società petrolifera, nonché tra quest’ultima e l’utente, siano regolati con gli strumenti di pagamento indicati nelle lettere a) e b) del presente provvedimento."