La Legge di Bilancio 2021 proroga una agevolazione introdotto dalla legge di bilancio del 2018.
Si parla in particolare delle spese sostenute per la quotazione delle PMI.
L’agevolazione riguardava le spese sostenute fino alla fine del 2020 ora con la novità appena introdotta si estende il credito di imposta alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2021.
Si stabilisce inoltre che il credito d'imposta è riconosciuto nel limite complessivo di 20 milioni di euro per il 2019 e 30 milioni di euro per il 2020, 2021 e 2022, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata ottenuta la quotazione.
Si ricorda che dal 1° ottobre 2020, le PMI che dal 1° gennaio 2020 si sono quotate in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro della Ue o dello Spazio economico europeo, possono con domanda, accedere alla concessione del bonus quotazione PMI, introdotto dalla legge di Bilancio 2018.
QUI è consultabile il Decreto con allegato il fac-simile per la domanda.
Il via alle domande ha avuto inizio il 1° ottobre ed era stabilito fino al 31 marzo 2021. Con probabilità la data ultima per l'invio della domanda verrà aggiornata in base alle novità introdotte.
L'indirizzo utile per l'invio è il seguente:
Ricordiamo le caratteristiche della agevolazione.
Il credito d’imposta è pari al 50% delle spese di consulenza sostenute per la quotazione fino a un massimo di 500.000 euro.
Il credito d'imposta è rivolto alle PMI:
- appartenenti a gruppi con meno di 250 dipendenti, ricavi inferiori a 50 milioni e un attivo patrimoniale non superiore a 43 milioni di euro
- che abbiano iniziato una procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione, in uno stato membro dell'unione europea o dello spazio economico europeo, dopo il 1° gennaio 2018 con ammissione entro il 31 dicembre 2020.
A queste imprese è riconosciuto, nel caso di ottenimento dell’ammissione alla quotazione, un credito d’imposta fino a un importo massimo di 500.000 euro, nella misura massima del 50% dei costi di consulenza sostenuti fino al 2020 e con la novità introdotta le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 per la suddetta finalità.
Il credito è utilizzabile in compensazione e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi (quadro RU) relativa al periodo di maturazione del credito e in quelle successive finché non se ne esaurisce l’uso.
Le imprese beneficiarie devono essersi costituite e regolarmente iscritte al registro imprese al momento della richiesta, devono essere in regola con provvedimenti di restituzione di aiuti o incentivi dichiarati illegittimi o revocati, che rientrano nei settori economici previsti dal regolamento di esenzione, compresa la produzione primaria di prodotti agricoli.
Le attività ammissibili sono:
- finalizzate alla quotazione come l’implementazione e l’adeguamento del controllo di gestione, l’assistenza nella redazione del piano industriale, il supporto all’impresa nelle varie fasi;
- fornite durante la fase di ammissione e finalizzate ad attestare l’idoneità della società all’ammissione e alla successiva permanenza sul mercato;
- necessarie per collocare presso gli investitori le azioni quotate;
- finalizzate a supportare l’emittente nella revisione delle informazioni finanziarie storiche o prospettiche finalizzate a predisporre un report (due diligence finanziaria inclusa);
- di assistenza all’emittente nella redazione del documento di ammissione o del prospetto o dei documenti usati per il collocamento presso investitori per la produzione di ricerche;
- riguardanti le questioni legali, fiscali e contrattualistiche strettamente inerenti la quotazione;
- di comunicazione effettuate tramite interviste, comunicati stampa, eventi e presentazioni alla comunità finanziaria.
Va sottolineato che il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente con F24 e non concorre a formare l'imponibile IRES e IRAP.