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SISMABONUS PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI: CHIARIMENTI

3 minuti, Redazione , 27/04/2018

Sismabonus per la messa in sicurezza degli edifici: chiarimenti

Sismabonus 2018: detrazione anche per chi demolisce e ricostruisce la casa. A stabilirlo una risoluzione dell'Agenzia

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Interpello delle Entrate sul sisma bonus per la messa in sicurezza degli edifici nella Risoluzione 34/E di oggi 27.4.2018, allegata a questo articolo. Nel documento, gli istanti, comproprietari per un terzo, di una unità immobiliare dichiarata inagibile a seguito del terremoto, volendo procedere alla demolizione e alla fedele ricostruzione dell’immobile, pongono i seguenti quesiti:

  1. se spetti la detrazione di imposta consistente nella detrazione dell’80%, con tetto massimo di spesa incentivabile di 96.000 euro, in relazione a spese per l’intervento di demolizione e fedele ricostruzione, con riduzione di due classi di rischio sismico, di unità immobiliare attualmente censita nella categoria catastale F/2 (unità collabenti), in quanto danneggiata dal sisma;
  2. se, in caso di risposta positiva al quesito di cui al punto 1), la spesa per l’intervento edilizio possa essere suddivisa tra gli aventi diritto non in base alle proprie quote di proprietà dell’immobile, ma in base alle spese da ognuno effettivamente sostenute;
  3. se all’ammontare di tali spese sia applicabile l’aliquota IVA agevolata, ed in caso affermativo, in quale misura.

Nel rispondere l'Agenzia ha chiarito che i commi 1-quater e 1-quinquies dell'art. 16 prevedono che qualora dagli interventi attuati derivi una diminuzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una o due classi di rischio inferiori, come calcolate in base al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 28 febbraio 2017, n. 58 e relativi allegati, la detrazione spetta

  • nella misura del 70% (ovvero 75% per gli interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici condominiali ) in caso di diminuzione di una classe di rischio
  • nella misura dell’80% (ovvero 85% per gli interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici condominiali), in caso di diminuzione di due classi di rischio.

Gli interventi sono quelli relativi all’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari.

Ecco le risposte dell'Agenzia ai singoli quesiti:

  1.  rientrano tra gli interventi di “ristrutturazione edilizia” anche quelli di demolizione e ricostruzione di un edificio con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, e, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli, di cui al d.lgs. n. 42 del 2004, gli interventi di demolizione e ricostruzione che rispettino la medesima sagoma dell’edificio preesistente. Pertanto,  gli interventi consistenti nella demolizione e ricostruzione di edifici adibiti ad abitazioni private o ad attività produttive possono essere ammessi alla detrazione di cui al citato art.16 del decreto legge n. 63 del 2013, nel rispetto di tutte le condizioni previste dalla norma agevolativa, semprechè concretizzino un intervento di ristrutturazione edilizia e non un intervento di nuova costruzione. Nel caso in esame, pertanto, riguardante un intervento di demolizione e ricostruzione di un edificio collabente, ai fini della applicazione della detrazione è necessario che dal titolo amministrativo che assente i lavori risulti che l’opera consista in un intervento di conservazione del patrimonio edilizio esistente e non in un intervento di nuova costruzione.
  2. è possibile fruire della detrazione per le “... spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti”, sempreché gli stessi siano titolari del diritto di proprietà sull'immobile, ovvero di un diritto reale, o detengano l'immobile sulla base di un titolo idoneo. A tal fine, è necessario che i documenti di spesa (in particolare le fatture pagate) siano appositamente integrati con il nominativo del soggetto che ha sostenuto la spesa. 
  3. alla fattispecie di demolizione con fedele ricostruzione può essere applicata l’aliquota IVA agevolata prevista per gli interventi di ristrutturazione (10% )  a condizione che le opere siano qualificate come tali dalla documentazione amministrativa che assente i lavori.

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Allegato

Risoluzione 34/E 27.4.2018

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