La Riforma del Bilancio ha portato una nuova modalità di contabilizzazione degli errori contabili, contenuta nel principio contabile OIC 29. Tale nuova modalità prevede che
- se l’errore è rilevante gli effetti che derivano dalla correzione debbano essere imputati a patrimonio netto dell’esercizio in cui avviene la correzione stessa.
- se l’errore non è rilevante, la correzione impatta sul Conto Economico, ma non più nell’area straordinaria, in quanto la stessa è stata eliminata dal D. Lgs. n. 139 del 2015.
In generale, come indicato nell’OIC 29, l'errore è una rappresentazione qualitativa e/o quantitativa non corretta di un dato di bilancio e/o di un'informazione fornita in nota integrativa. Un errore consiste nell'impropria o nella mancata applicazione di un principio contabile, nel caso in cui, al momento in cui esso viene commesso, siano disponibili le informazioni ed i dati necessari per la sua corretta applicazione.Possono verificarsi errori a causa di errori matematici, di erronee interpretazioni di fatti, di negligenza nel raccogliere le informazioni e i dati disponibili per un corretto trattamento contabile. Gli errori si differenziano rispetto ai cambiamenti di stime e ai cambiamenti di principi contabili, che hanno diversa natura e diversa disciplina contabile. La correzione di un errore deve essere rilevata nel momento in cui lo stesso viene individuato e, nel contempo, sono disponibili le informazioni e i dati per il suo corretto trattamento.
La correzione di errori rilevanti commessi in esercizi precedenti è contabilizzata sul saldo di apertura del patrimonio netto dell’esercizio in cui si individua l’errore.
La rettifica solitamente viene rilevata tra gli utili portati a nuovo, ma può essere apportata a un’altra componente del patrimonio netto, se più appropriato.
Si tenga presente che, la società, ai soli fini comparativi, deve correggere gli errori rilevanti effettuati negli esercizi precedenti retroattivamente nel primo bilancio dopo la loro individuazione, come segue:
- se l’errore è stato commesso nell’esercizio precedente, rideterminando gli importi comparativi per l’esercizio precedente;
- se l’errore è stato commesso prima dell’inizio dell’esercizio precedente, rideterminando i saldi di apertura di attività, passività e patrimonio netto dell’esercizio precedente.
Si precisa che alla determinazione retroattiva dei dati comparativi sono state previste due eccezioni:
- quando non è fattibile determinare l'effetto di competenza dell'esercizio precedente di un errore rilevante, la società deve rideterminare il saldo di apertura di attività, passività e patrimonio netto per l'esercizio corrente. Anche in questo caso, la correzione è contabilizzata sul saldo di apertura del patrimonio netto dell'esercizio in cui si individua l'errore;
- quando non è fattibile determinare l'effetto cumulativo di un errore rilevante all'inizio dell'esercizio corrente, per tutti gli esercizi precedenti, la società deve rideterminare i valori comparativi per correggere l'errore rilevante a partire dalla prima data in cui ciò risulta fattibile.