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LICENZIAMENTO LEGITTIMO PER FINE DELL'APPALTO

2 minuti, Redazione , 30/04/2018

Licenziamento legittimo per fine dell'appalto

Nella sentenza n. 8973 dell'11 aprile 2018 la Cassazione ribadisce che costituisce giustificato motivo di riduzione del personale la perdita dell'appalto di servizi

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Nella sentenza n. 8973 dell'11 aprile  2018 la Cassazione ha confermato che  costituisce giustificato motivo di riduzione del personale la perdita dell'appalto di servizi  e il conseguente licenziamento del lavoratore.

Nel caso specifico la Corte d'Appello, in riforma della pronuncia del giudice di prima istanza, aveva rigettato la domanda proposta dalla lavoratrice nei confronti della società cooperativa, volta a conseguire declaratoria di illegittimità del licenziamento e la reintegra nel posto di lavoro con gli effetti risarcitori sanciti dall'art. 18 l. 300/70 nella versione di testo applicabile ratione temporis. La Corte distrettuale deduceva infatti che:

- la ricorrente era stata assunta con contratto part-time a tempo indeterminato dalla società Cooperativa, aggiudicataria dell'appalto per il servizio di pulizia presso il Comune;
- la ricorrente era stata successivamente licenziata all'esito della cessazione di detto contratto di appalto;
- la tematica del licenziamento di personale conseguente alla cessazione di un appalto era da inquadrare nella categoria del giustificato motivo oggettivo, insindacabile dovendo reputarsi la scelta imprenditoriale di riduzione del personale ove accertata la serietà e non pretestuosità della decisione di parte datoriale;
- la società (tardivamente costituitasi in primo grado), aveva adeguatamente allegato - e documentato mediante il prospetto degli orari di lavoro - che i servizi di pulizia affidatile presso tali cantieri, riguardavano un monte ore attualmente diminuito con la precisazione che tali dati non erano stati, poi, oggetto di contestazione da parte della lavoratrice la quale, neanche in sede di gravame, aveva indicato in quali cantieri la reintegra sarebbe stata possibile.
la Corte perveniva alla conclusione che il recesso era da reputarsi legittimo, risultando indimostrata la possibilità di repechage.
La lavoratrice ha proposto ricorso in Cassazione e la società cooperativa ha presentato ricorso incidentale. I giudici della Cassazione rigettano il ricorso, basandosi sui seguenti principi:
a) al giudice spetta il controllo della reale sussistenza del motivo addotto dall'imprenditore, restando "saldo il controllo sulla effettività e non pretestuosità della ragione concretamente addotta dall'imprenditore a giustificazione del recesso", affidato al prudente apprezzamento del giudice del merito;
b) il giudice deve sempre verificare il nesso causale tra l'accertata ragione inerente l'attività produttiva e l'organizzazione del lavoro come dichiarata dall'imprenditore e l'intimato licenziamento "in termini di riferibilità e di coerenza rispetto all'operata ristrutturazione".
Nello specifico, il descritto controllo sulla veridicità e sulla non pretestuosità della ragione addotta dall'imprenditore a giustificazione del motivo oggettivo di licenziamento, demandato al giudice del merito, secondo i giudici della Cassazione è stato correttamente elaborato dal giudice , il quale ha dato atto che la società, cui era stato riconosciuto il diritto di svolgere in appalto il servizio di pulizia per il Comune, subentrando alla precedente appaltatrice, aveva successivamente esaurito il rapporto con l'ente locale. Effettiva e non pretestuosa era, pertanto, a ritenersi la contrazione della attività produttiva e la correlativa esigenza di riduzione del personale.

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