Importante sentenza della Consulta sulla norma della legge Fornero relativa alla indennità per mancata reintegra di 12 mensilità dovuta al dipendente licenziato illegittimamente, che ne definiva la natura risarcitoria e non retributiva. La norma è ancora in vigore per i lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015, data di entrata in vigore del Jobs Act .
Una sentenza del tribunale di Trento aveva definito "irragionevole" tale qualificazione dell'indennità per mancata reintegra, in quanto determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra le posizione del datore di lavoro che opera l'ordine provvisorio di reintegra e quella dell'azienda che non lo esegue , sperando in una successiva sentenza favorevole . La consulta ha giudicato infondata la questione, e ha chiarito che l'inadempimento datoriale "configura un illecito istantaneo ad effetti permamenti da cui deriva l'obbligo di risarcimento del danno", derivante da una condotta contra ius e non come corrispettivo per la disponibilità del lavoratore a rendere la prestazione lavorativa . Come tale l'indennità va quindi restituita in caso di successiva riforma del provvedimento.
Tuttavia, sottolinea la Consulta, il datore di lavoro che non esegue l’ordine di reintegrazione provvisoriamente esecutivo, perché preferisce “scommettere” sulla sua successiva riforma, può essere messo in mora dal dipendente e ed essere chiamato al risarcimento del danno per la mancata reintegrazione in via convenzionale.