Giovedi 30 aprile 2020 ultimo giorno utile per la presentazione della dichiarazione IVA 2020 relativa all’anno 2019, infatti in base a quanto stabilito dal comma 1 dell’art. 8 del d.p.r. n. 322 del 1998, la presentazione deve essere effettuata nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2020.
Le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza del termine sono valide, fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge (ai sensi degli artt. 2 e 8 del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322). Invece, quelle presentate con ritardo superiore a 90 giorni si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell’imposta dovuta.
Soggetti obbligati a presentare la dichiarazione Iva
In linea generale sono obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA tutti i contribuenti esercenti attività d’impresa ovvero attività artistiche o professionali titolari di partita IVA.
Soggetti esonerati
Sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA, in particolare, i seguenti soggetti d’imposta:
• i contribuenti che per l’anno d’imposta abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti di cui all’art. 10, nonché coloro che essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione ai sensi dell’art. 36-bis abbiano effettuato soltanto operazioni esenti. L’esonero non si applica, ovviamente, qualora il contribuente abbia effettuato anche operazioni imponibili (ancorché riferite ad attività gestite con contabilità separata) ovvero se sono state registrate operazioni intracomunitarie (art. 48, comma 2, del decreto-legge n. 331 del 1993) o siano state eseguite le rettifiche di cui all’art. 19-bis ovvero siano stati effettuati acquisti per i quali in base a specifiche disposizioni l’imposta è dovuta da parte del cessionario (acquisti di oro, argento puro, rottami ecc.);
• i contribuenti che si avvalgono del regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni previsto dall’art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
• i contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità previsto dall’art. 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98;
• i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti ai sensi dell’art. 34, comma 6;
• gli esercenti attività di organizzazione di giochi, di intrattenimenti ed altre attività indicate nella tariffa allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, esonerati dagli adempimenti IVA ai sensi dell’art. 74, sesto comma, che non hanno optato per l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari;
• le imprese individuali che abbiano dato in affitto l’unica azienda e non esercitino altre attività rilevanti agli effetti dell’IVA;
• i soggetti passivi non residenti e senza stabile organizzazione in Italia, di cui all’art. 44, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge n. 331 del 1993, qualora abbiano effettuato nell’anno d’imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell’imposta;
• i soggetti che svolgono attività di intrattenimento e spettacolo e che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione del regime speciale Iva previsto dalla legge 398/1991, esonerati dagli adempimenti IVA per tutti i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;
• i soggetti domiciliati o residenti fuori dall’Unione europea, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini dell’IVA nel territorio dello Stato con le modalità previste dall’art. 74-quinquies per l’assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici resi a committenti, non soggetti passivi d’imposta, domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato membro.
• i raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe ATECO 02.30 e i raccoglitori occasionali di piante officinali spontanee ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75, che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore ad euro 7.000
Modalità di presentazione
La dichiarazione deve essere presentata esclusivamente per via telematica all’Agenzia delle Entrate e può essere trasmessa:
1. direttamente dal dichiarante, utilizzando i servizi telematici Entratel o Fisconline in base ai requisiti posseduti per il conseguimento dell’abilitazione. I soggetti diversi dalle persone fisiche effettuano la trasmissione telematica della dichiarazione tramite i propri incaricati, nominati secondo le modalità descritte nella circolare n. 30/E del 25 giugno 2009 e nel relativo allegato tecnico.
2. tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, i quali sono obbligati a trasmettere all’Agenzia delle Entrate per via telematica sia le dichiarazioni da loro predisposte per conto del dichiarante sia quelle predisposte dal dichiarante stesso e per le quali hanno assunto l’impegno alla presentazione per via telematica.
Sono obbligati alla presentazione telematica delle dichiarazioni gli intermediari abilitati appartenenti alle seguenti categorie:
• iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
• iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria;
• iscritti negli albi degli avvocati;
• iscritti nel registro dei revisori contabili;
• associazioni sindacali di categoria tra imprenditori;
• associazioni che raggruppano prevalentemente soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;
• Caf - dipendenti;
• Caf - imprese;
• coloro che esercitano abitualmente l’attività di consulenza fiscale;
• notai iscritti nel ruolo indicato nell’art. 24 della legge 16 febbraio 1913, n. 89;
• iscritti negli albi dei dottori agronomi e dei dottori forestali, degli agrotecnici e dei periti agrari.
3. tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato);
4. tramite società appartenenti al gruppo.
I modelli da utilizzare sono due:
• Modello Iva 2019
• Modello Iva Base 2019,
quest'ultimo è una versione semplificata del primo e può essere utilizzato dai soggetti Iva, persone fisiche e non, che nel corso dell’anno:
o hanno determinato l’imposta dovuta o l’imposta ammessa in detrazione secondo le regole generali previste dalla disciplina Iva e, pertanto, non hanno applicato gli specifici criteri dettati dai regimi speciali Iva quali, ad esempio, quelli previsti per gli agricoltori o per le agenzie di viaggio;
o hanno effettuato, in via occasionale, cessioni di beni usati e/o operazioni per le quali è stato applicato il regime per le attività agricole connesse;
o non hanno effettuato operazioni con l’estero (cessioni e acquisti intracomunitari, cessioni all’esportazione e importazioni, ecc.);
o non hanno effettuato acquisti e importazioni senza applicazione dell’imposta avvalendosi dell’istituto del plafond;
o non hanno partecipato a operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive.
Termini di versamento
Quest'anno l’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale doveva essere versata entro il 16 marzo nel caso in cui il relativo importo superasse euro 10,33 (10,00 euro per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione), in unica soluzione oppure rateizzata, in quest'ultimo caso le rate devono essere di pari importo e la prima rata deve essere versata entro il termine previsto per il versamento dell’IVA in unica soluzione.
Le rate successive alla prima devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza ed in ogni caso l’ultima rata non può essere versata oltre il 16 novembre. Sull’importo delle rate successive alla prima è dovuto l’interesse fisso di rateizzazione pari allo 0,33% mensile, pertanto la seconda rata deve essere aumentata dello 0,33%, la terza rata dello 0,66% e cosi via.
Il versamento può essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi (quest’anno il 30 giugno), con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d’interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo.
Si precisa che la maggiorazione dello 0,40%, prevista per ogni mese o frazione di mese, si applica sulla parte del debito non compensato con i crediti riportati in F24.
Riepilogano, per il 2020, il soggetto IVA può:
• versare in unica soluzione entro il 16 marzo oppure rateizzare maggiorando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima;
• versare in unica soluzione differita entro il 30 giugno con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo;
• rateizzare dalla data di pagamento, maggiorando dapprima l’importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo e quindi aumentando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima.