Nella circolare 66 del 20 aprile 2018 l'INPS chiarisce che a seguito del decreto ministeriale 24 febbraio 2016 a decorrere dal 20 aprile 2016, i lavoratori iscritti alla Gestione separata, genitori adottivi o affidatari, possono fruire dell’indennità di maternità, pari a 5 mesi, a prescindere dall’età del minore al momento dell’adozione o dell’affidamento preadottivo. Inoltre, nei casi di adozione o affidamento preadottivo internazionale, i predetti lavoratori possono utilizzare il periodo indennizzabile anche per i periodi di permanenza all’estero certificati dall’Ente che cura la procedura di adozione.
Nella circolare si forniscono quindi le istruzioni operative per l’erogazione delle indennità di maternità/paternità in favore delle lavoratrici e dei lavoratori iscritti alla Gestione separata, che hanno fruito di periodi indennizzabili inferiori , come previsto dalla normativa precedente (ex articolo 2 del D.M. 4 aprile 2002). Viene spcificato che
- Il decreto citato non ha innovato nulla riguardo agli affidamenti non preadottivi;
- L’applicativo per l’invio telematico delle domande di maternità/paternità secondo le ultime modifiche, è stato aggiornato .
- La novità si applica per gli ingressi in famiglia che si sono verificati a partire dal 20 aprile 2016 .
Inoltre, come previsto per le lavoratrici dipendenti, l'Indennità spetta per l’intero periodo di 5 mesi , anche nel frattempo il minore raggiunga la maggiore età.