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TERZO SETTORE: LA FONDAZIONE DEI COMMERCIALISTI FORNISCE CHIARIMENTI

1 minuto, Redazione , 24/04/2018

Terzo settore: la Fondazione dei commercialisti fornisce chiarimenti

Chiarimenti dalla FNC sulla riforma del terzo settore e sull'entrata in vigore delle norme fiscali

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La Fondazione Nazionale dei Commercialisti ha recentemente pubblicato il documento " La riforma del Terzo settore: il regime transitorio". Com'è noto ormai, la riforma del Terzo settore è stata avviata con la legge delega del 2016 (legge 6 giugno 2016, n. 106), e ha trovato compimento nell’agosto 2017 con l’adozione dei relativi decreti attuativi e dei

  • d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112 (di riforma della disciplina dell’impresa sociale)
  • d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (che contiene il Codice del Terzo settore).

Nel documento è stata affrontata la disciplina transitoria che interessa proprio i decreti legislativi n. 112 e 117. Detti decreti attuavi, infatti, sono entrati in vigore rispettivamente il 20 luglio 2017 e il 3 agosto 2017, ma contengono disposizioni con diversa efficacia temporale che hanno suscitato incertezze operative negli esperti del settore.

Il documento riguarda tutti gli ETS. Si ricorda, che sono considerati enti del Terzo settore e come tali devono essere iscritti al registro unico nazionale del terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, enti filantropici, imprese sociali, cooperative sociali, reti associative, società di mutuo soccorso,  associazioni riconosciute o non riconosciute, fondazioni, enti di carattere privato diversi da società che perseguono senza scopo di lucro attività di interesse generale. E’ utile ricordare che il Registro degli Enti del terzo settore è composto da 6 sezioni dedicate a categorie specifiche e una sezione residuale ovvero:

  • ODV(organizzazioni di volontariato)
  • APS (associazione di promozione sociale)
  • Enti filantropici
  • Imprese sociali
  • Società mutuo soccorso
  • Reti assicurative
  • Altri enti del terzo settore

Per quanto riguarda le ONLUS, queste devono decidere se:

  • iscriversi al registro e in quale categoria in base alla tipologia di attività e dei modelli organizzativi adottati.
  • non iscriversi con la conseguente perdita della qualifica di onlus e l’obbligo di devoluzione del patrimonio ai fini di pubblica utilità. L’unico beneficio sarà l’applicazione delle norme sugli enti non commerciali non abrogate.

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