Entro il 31 ottobre 2018, le imprese preponenti contratti di agenzia devono consegnare ai propri agenti, l'estratto conto delle provvigioni dovute relative al terzo trimestre 2018. Il Codice Civile, all’art. 1749, stabilisce infatti che il preponente consegni all’agente un estratto conto delle provvigioni dovute, al più tardi, l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre nel corso del quale sono maturate, entro lo stesso termine le provvigioni liquidate devono essere effettivamente pagate all’agente.
Relativamente alle provvigioni del 2018, questi sono i termini entro i quali la casa mandante dovrà consegnare l’estratto conto delle provvigioni dovute:
- 30 APRILE 2018 - relativo al 1° trimestre (gennaio/marzo)
- 31 LUGLIO 2018 - relativo al 2° trimestre (aprile/giugno)
- 31 OTTOBRE 2018 - relativo al 3° trimestre (luglio/settembre)
- 31 GENNAIO 2019 - relativo al 4° trimestre (ottobre/dicembre)
Ricordiamo che per l'estratto conto provvigionale non è richiesta nessuna forma specifica, tuttavia secondo quanto previsto dall'art.1749 del Codice civile il documento deve contenere gli elementi essenziali per il conteggio delle provvigioni, quali ad esempio:
- estremi dell'ordine e della relativa fattura (per i settori di largo consumo, il numero degli ordini potrebbe essere molto elevato, in questo caso è possibile evidenziare nell'estratto conto provvigionale, solamente un riepilogo delle vendite per singolo prodotto;
- condizioni di pagamento;
- importo delle provvigioni spettanti, con riferimento agli ordini andati a buon fine;
- eventuali anticipi pagati all'agente;
- totale complessivo delle provvigioni spettanti all'agente al lordo e al netto delle ritenute fiscali e dei contributi a carico dell'agente.
L’agente ha diritto di esigere che gli siano fornite tutte le informazioni necessarie per verificare l’importo delle provvigioni liquidate ed in particolare un estratto dei libri contabili. È nullo ogni patto contrario alle disposizioni del presente articolo.
L’eventuale contestazione da parte dell’agente dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricezione, in quanto la mancata contestazione equivale ad accettazione, alla stessa stregua dell’estratto conto bancario.