Pubblicato nella GU n. 85 del 12 aprile 2018 il decreto sugli ISA, gli indici sintetici di affidabilità fiscale, che salvo ulteriori proroghe dell’ultima ora dovrebbero entrare in vigore nel 2018. In particolare, l’articolo 2 del decreto contiene le categorie di contribuenti alle quali non si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale. In generale, in base a quanto previsto dal DL 50/2017 (comma 6 art. 9-bis) gli indici sintetici di affidabilità fiscale non si applicano ai periodi d'imposta nei quali il contribuente:
- ha iniziato o cessato l'attività ovvero non si trova in condizioni di normale svolgimento della stessa;
- dichiara ricavi o compensi di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi indici. Il decreto in commento mette come limite euro 5.164.569.
Nel decreto è stato chiarito che sono altresì esclusi:
- i contribuenti che si avvalgono del regime forfetario agevolato ovvero, del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità;
- i contribuenti che esercitano due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'indice sintetico di affidabilità fiscale relativo all'attività prevalente superi il 30% dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati;
- Enti del Terzo settore non commerciali che optano per la determinazione forfetaria del reddito di impresa;
- organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario;
- imprese sociali di cui al decreto legislativo n. 112 del 3 luglio 2017;
- società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.