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SOCIETÀ AGRICOLE E OPZIONE PER IL REGIME CATASTALE:VALE IL REGIME CONCLUDENTE

4 minuti, Redazione , 26/04/2018

Società agricole e opzione per il regime catastale:vale il regime concludente

Numerosi i chiarimenti per le società agricole che hanno scelto la tassazione catastale, dal comportamento concludente per la tassazione, all'Ace, interessi passivi, tassazione plusvalenze.

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Nella corposa risoluzione 28/E dell'11 aprile 2018, che qui alleghiamo, l’Agenzia delle Entrate ha risposto a una serie di quesiti posti da una srl agricola che dal 2016 ha optato per il regime di tassazione catastale, e che dal 2017 intende aderire al regime di consolidato nazionale.

La società pone diversi quesiti ai quali l’agenzia risponde puntualmente.

Primo quesito: La srl agricola chiede se l’opzione per la tassazione con il c.d. regime catastale possa ritenersi valida in base al comportamento concludente, pur avendo la società omesso di indicare tale opzione nella dichiarazione annuale Iva e accantonato le imposte in bilancio in base al reddito determinato secondo le regole ordinarie. Ha pero’ pagato le imposte secondo il regime catastale e consacrato tale scelta nella dichiarazione dei redditi 2017 per il 2016.

Risposta: L’agenzia dopo aver ricordato la storia della possibilità di optare per il regime catastale per le società introdotta dalla Finanziaria 2007 abrogata dal 1 gennaio 2013 e poi ripristinata nel 2014, conferma che l’opzione da indicare nella dichiarazione Iva dell’anno successivo alla scelta operata e vincolante per un triennio, è valida anche in mancanza di detta comunicazione in quanto “l’opzione e la revoca di regimi di determinazione dell’imposta o di regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili.” La mancata indicazione dell’opzione è sanzionabile ma non compromette la possibilità di determinare il reddito ai sensi dell’articolo 32 del TUIR per il periodo d’imposta 2016, cioè con il metodo catastale. Anche l’accantonamento in bilancio delle imposte calcolate sul reddito determinato in modo ordinario non compromette la scelta operata con il comportamento concludente.

Secondo quesito: La società  chiede se, nonostante l’opzione per il regime “catastale”, possa optare, in qualità di consolidata, a partire dal periodo d’imposta 2017, per il regime della tassazione di gruppo.

Risposta: Sul secondo quesito l’agenzia ripercorrendo l’iter normativo che consente il consolidamento e non trovando una norma che escluda espressamente la partecipazione al regime della tassazione di gruppo delle società agricole che abbiano optato per la determinazione catastale del reddito, conferma la possibilità per la società agricola di accedere al consolidato, a condizione che sussistano, sin dall’inizio del periodo d’imposta, tutti gli altri requisiti richiesti dalle disposizioni vigenti per l’accesso al regime della tassazione di gruppo.

Terzo quesito: La società istante chiede se l’eccedenza di ACE sul reddito complessivo netto generata dalla controllante Beta S.r.l. possa essere ammessa in deduzione dal reddito complessivo netto globale di gruppo,  dal momento che nel reddito complessivo globale netto è confluito il reddito della Alfa S.r.l. la quale, in quanto società agricola che ha optato per il regime catastale.

Risposta L’Agenzia fa presente che qualora venisse riconosciuta la deducibilità dell’eccedenza ACE generata dalla controllante sull’intero reddito globale della fiscal unit, fruirebbe della deduzione ACE anche il reddito consolidato riconducibile alla società che ha scelto la tassazione secondo il regime catastale per la quale è esclusa questa possibilità. Ne consegue che dal reddito complessivo globale netto dal quale è ammessa la deduzione dell’eccedenza Ace generata dalle singole società del gruppo - e fino a concorrenza del quale viene da esse attribuita siffatta eccedenza - deve essere scomputata una quota pari al reddito agrario imputato al consolidato dalla Alfa S.r.l.

Quarto quesito: La società chiede la possibilità di rateizzare le plusvalenze a seguito della vendita di immobili posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, nonostante applichi per la determinazione del reddito il regime catastale.

Risposta:  L’Agenzia  richiama la normativa che con specifico riferimento alle plusvalenze e minusvalenze prevedono sempre la determinazione delle stesse con i criteri ordinari. Pertanto  la società istante potrà scegliere di rateizzare le plusvalenze derivanti dalla vendita dei beni immobili e realizzate in costanza del regime catastale, al pari delle società che determinato il reddito ordinariamente.

Quinto quesito: La società istante chiede se puo’ portare in deduzione gli interessi passivi indeducibili riportabili dagli esercizi precedenti pur in presenza di determinazione del reddito con il regime catastale.

Risposta L’agenzia ricorda come nell’ambito del regime catastale il reddito è determinato in modo forfetario e che ogniqualvolta il legislatore ha voluto far concorrere in modo ordinario e analitico alla determinazione del predetto reddito alcune componenti lo ha espressamente richiamato. Pertanto in costanza del regime catastale, in mancanza di un esplicito rinvio effettuato dal legislatore, il riporto degli interessi passivi non è ammesso.

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Allegato

Risoluzione Agenzia delle Entrate del 11.04.2018 n. 28

Tag: AGRICOLTURA E PESCA 2024 AGRICOLTURA E PESCA 2024 REDDITI SOCIETÀ DI CAPITALI 2024 REDDITI SOCIETÀ DI CAPITALI 2024 CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE

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