La dichiarazione relativa ai consumi di gasolio per uso autotrazione utilizzato nel settore del trasporto, effettuati tra il 1° aprile e il 30 giugno 2018, necessaria per fruire dei benefici fiscali deve essere presentata dal 1° al 31 luglio 2018.
A ricordarlo è l’Agenzia delle dogane con la nota del 19.06.2018 n. 69244, nella quale si comunica anche che è disponibile l’apposito software che consente agli autotrasportatori di compilare e stampare la dichiarazione. In particolare, il decreto fiscale del 2016 (DL 193/2018 articolo 4-ter, comma 1, lettere f) e o) modificando il Testo unico accise, ha previsto:
- una specifica misura di accisa per il gasolio commerciale usato come carburante, assoggettandolo a imposta con aliquota pari a 403,22 euro per mille litri
- la disciplina del rimborso dell’onere conseguente alla maggiore accisa applicata al gasolio commerciale, determinato come differenza tra l’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante e l’aliquota di 403, 22 euro per mille litri
- la possibilità di utilizzare il credito mediante compensazione con F24 entro il 31 dicembre dell’anno solare successivo a quello in cui lo stesso è sorto (in alternativa, il credito può essere riconosciuto in denaro).
Per ottenere il rimborso previsto dalla legge (restituzione in denaro o utilizzo in compensazione mediante F24 con codice tributo 6740), i soggetti interessati sono tenuti a presentare un’apposita dichiarazione all’ufficio delle Dogane territorialmente competente.
La misura del beneficio riconoscibile, n relazione ai consumi effettuati tra il 1° aprile ed il 30 giugno 2018, è pari a 214,18 per mille litri di prodotto.