Pubblicato dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze il decreto 6 aprile 2018 con le norme del gruppo IVA. Con l'emanazione del decreto, si da così attuazione a quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2017 (articolo 1, comma 24, della L. 232/2016), che aveva previsto che, a partire dal 2018, i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato esercenti attività d'impresa, arte o professione, per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo, possano divenire un unico soggetto passivo ai fini IVA, a seguito di un'opzione esercitata dai medesimi soggetti.
Entrando nel merito del decreto, possono optare per la costituzione del Gruppo Iva i soggetti passivi stabiliti in Italia, esercenti attività d’impresa, arte e professione, uniti da vincolo
- finanziario,
- economico,
- organizzativo.
I vincoli devono sussistere al momento dell’opzione e, comunque, dal 1° luglio dell’anno precedente a quello in cui l’opzione è stata esercitata.
Per completare la procedura, il rappresentante del Gruppo deve tramettere telematicamente all’Agenzia delle entrate la dichiarazione di costituzione della compagine sottoscritta da tutti i partecipanti, contenente:
- la denominazione del Gruppo,
- i dati identificativi del rappresentante e dei soggetti partecipanti,
- l’attestazione della sussistenza, tra i soggetti partecipanti al Gruppo, dei vincoli finanziario economico e organizzativo,
- l’attività o le attività che saranno svolte dal Gruppo,
- l’elezione di domicilio presso il rappresentante del Gruppo da parte di ciascun soggetto partecipante,
- la sottoscrizione del rappresentante del Gruppo, che presenta la dichiarazione, e degli altri soggetti partecipanti.
In casi di inclusione o di esclusione di partecipanti al gruppo IVA e di ogni altra variazione, la dichiarazione deve essere modificata.
Il Gruppo Iva assume tutti gli obblighi e i diritti previsti dalla disciplina Iva con riguardo alle operazioni per cui l’imposta diventa esigibile, o il diritto alla detrazione diventa esercitabile, a partire dalla data in cui ha effetto l’opzione per la sua costituzione. A loro volta, i singoli partecipanti assumono tutti gli obblighi e i diritti Iva con riguardo alle operazioni per le quali l’imposta diventa esigibile, o il diritto alla detrazione è esercitabile, anteriormente alla data di ingresso nel Gruppo o dopo la sua cessazione.
Per quanto riguarda la fatturazione, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dal Gruppo sono documentate mediante fattura emessa dal rappresentate o da uno dei partecipanti. Sulla fattura devono essere indicati la partita Iva del gruppo e il codice fiscale del soggetto partecipante che ha realizzato l’operazione. Le operazioni effettuate tra i soggetti partecipanti al Gruppo non sono considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi. Tuttavia le stesse vanno inserite nelle scritture contabili diverse dai registri Iva.
Per il versamento dell’Iva a debito non è ammessa la compensazione con i crediti relativi ad altre imposte o contributi maturati dai partecipanti al Gruppo. Inoltre, il credito annuale o infrannuale maturato dal Gruppo non può essere utilizzato in compensazione con i debiti relativi ad altre imposte e contributi dei partecipanti.
Spetta al rappresentante del Gruppo il compito di provvedere alla:
- comunicazione dei dati delle fatture emesse, ricevute e registrate (nonché delle relative note di variazione),
- comunicazione dei dati di sintesi delle liquidazioni periodiche,
- trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati,
- presentazione della dichiarazione Iva.
Il decreto prevede che in sede di prima applicazione delle nuove disposizioni, la dichiarazione per la costituzione del Gruppo Iva ha effetto dal 2019 se presentata entro il 15 novembre 2018. Ciò per consentire ai soggetti interessati di valutare le condizioni per l’esercizio dell’opzione.