Pubblicato ieri 10 aprile 2018 dalle Entrate il Provvedimento 76048 con le modalità tecniche di gestione dei dati delle spese veterinarie nella dichiarazioni precompilata. In particolare, per l’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata il Sistema Tessera Sanitaria, dal 1° marzo di ciascun anno successivo al periodo d’imposta di riferimento, mette a disposizione dell’Agenzia delle entrate i dati consolidati relativi a:
- spese veterinarie sostenute dalle persone fisiche nel periodo d’imposta precedente, riguardanti le tipologie di animali individuate dal decreto del MEF 6 giugno 2001, n. 289;
- rimborsi effettuati nel periodo d’imposta precedente per prestazioni non erogate o parzialmente erogate, specificando la data nella quale sono stati versati i corrispettivi delle prestazioni non fruite.
I dati forniti dal Sistema Tessera Sanitaria sono quelli relativi alle ricevute di pagamento e alle fatture relative alle spese veterinarie sostenute dal contribuente nell’anno d’imposta e ai rimborsi erogati. Per ciascuna spesa o rimborso i dati disponibili sul Sistema Tessera Sanitaria sono:
- codice fiscale del contribuente cui si riferisce la spesa o il rimborso;
- codice fiscale o partita IVA e cognome e nome o denominazione del soggetto di cui all’articolo 2 del decreto del MEF 1° settembre 2016;
- data del documento fiscale che attesta la spesa;
- tipologia della spesa;
- importo della spesa o del rimborso;
- data del rimborso.
In fase di accesso alla dichiarazione precompilata, il contribuente visualizza nell’elenco delle informazioni attinenti la dichiarazione precompilata il totale delle spese veterinarie e dei relativi rimborsi, che vengono inoltre esposti nell’apposito campo della dichiarazione precompilata. In particolare, i rimborsi delle spese veterinarie erogati in un’annualità diversa da quella in cui è stato effettuato il relativo pagamento, sono inseriti nella dichiarazione precompilata del contribuente nel quadro relativo ai redditi assoggettati a tassazione separata.
Se la spesa veterinaria oggetto del rimborso non è stata portata in detrazione nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è stata sostenuta, il contribuente può modificare la dichiarazione precompilata eliminando dai redditi assoggettati a tassazione separata l’importo del relativo rimborso.
In allegato il Provvedimento 76048/2018 in commento.