Nel messaggio n. 1399 del 29 marzo 2018, l'inps ha fornito un riepilogo delle disposizioni di legge vigenti in materia di visite fiscali e delle istruzioni operative in particolare riguardo alla nuova competenza INPS sui controlli nel settore pubblico.
L'istituto sottolinea che non è variato nulla sulle procedure di controllo dei lavoratori privati .
Il messaggio ricorda che la normativa in materia di Polo Unico per le Visite fiscali si applica a:
- tutte le amministrazioni dello Stato, (scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province,(anche a statuto speciale) i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 1 del D.Lgs. n. 165/2001). Fa eccezione la Provincia autonoma di Trento e dagli enti e amministrazioni di pertinenza;
- i dipendenti del settore pubblico non soggetti al regime previsto dal D.Lgs. n. 165/2001 cioè il personale della carriera prefettizia e della carriera diplomatica, i magistrati di tutte le magistrature, gli avvocati e procuratori dello Stato, i docenti e i ricercatori universitari, il personale della carriera dirigenziale penitenziaria, il personale dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato;
- i dipendenti delle Autorità indipendenti, comprese la CONSOB e la Banca d’Italia, nonché il personale delle Università non statali legalmente riconosciute.
Restano invece esclusi dall’applicazione della normativa, alla luce delle valutazioni effettuate e salvo eventuali diverse indicazioni da parte dei Ministeri competenti, le seguenti categorie di soggetti:
- i dipendenti degli Organi costituzionali, degli enti pubblici economici, degli enti morali, delle aziende speciali;
- la Provincia autonoma di Trento e i relativi altri enti ad ordinamento provinciale , oggetto di specifiche norme locali.
Il messaggio chiarisce anche, sulle modalità di richiesta di visita fiscale che le modalità con cui le Pubbliche Amministrazioni possono richiedere le credenziali per l’accesso al servizio on line (Richiesta visita medica di controllo) sono contenute nella circolare n. 118 del 12 settembre 2011.
Inoltre si ricorda che la normativa del Polo Unico si riferisce espressamente al controllo sugli eventi di malattia comune dei lavoratori e non riguarda ialtre fattispecie (come ad esempio malattia figlio, interdizione anticipata per gravidanza, inidoneità temporanea a mansione.
Sugli orari di reperibilità in caso di malattia restano confermate le vigenti fasce orarie : dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 anche nei giorni non lavorativi e festivi.
L'inps ricorda che il dipendente pubblico è tenuto, qualora debba assentarsi dal proprio domicilio (ad esempio, per visita medica o altri giustificati motivi), ad avvisare unicamente la propria amministrazione, la quale provvede a trasmettere l’informazione all’Inps sollecitamente nelle seguenti modalità:
- inviando un'email alla casella [email protected];
- inviando specifica comunicazione al numero di fax indicato dalla struttura territoriale di riferimento;
- rivolgendosi al Contact center.