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AIRE: L'ISCRIZIONE NON BASTA PER LA RESIDENZA FISCALE ALL'ESTERO

1 minuto, Redazione , 05/04/2018

AIRE: l'iscrizione non basta per la residenza fiscale all'estero

L'iscrizione all'AIRE non è sufficiente per provare di essere fiscalmente residenti all'estero e non in Italia. Ecco su quali elementi si basa la Cassazione

Ascolta la versione audio dell'articolo

Come già ribadito piu volte dalla giurisprudenza , la Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia-Giulia,  ha riconfermato nella sentenza n. 28/3 del 5 febbraio 2018, che l'iscrizione all'AIRE,  "Anagrafe italiani residenti all'estero" costituisce la condizione necessaria ma non sufficiente  essere considerati  fiscalmente non residenti in Italia. In effetti  la cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente e la conseguente iscrizione all'AIRE,  secondo la Commissione "non costituisce elemento determinante per escludere il domicilio o la residenza nello Stato, ben potendo questi ultimi essere desunti con ogni mezzo di prova, anche in contrasto con le risultanze dei registri anagrafici".

La sentenza ricorda che vi sono altri elementi da prendere in considerazione per determinare la residenza effettiva del contribuente  tra cui sono stati elencati , gia dalla Cassazione  :

  • l'esistenza di legami personali con l'Italia, come la presenza dei familiari,
  • la disponibilità di un'abitazione,
  • il fatto che i figli frequentino effettivamente la scuola in Italia,
  • i legami amministrativi con le autorità pubbliche e gli organismi sociali.

Tutti gli aspetti sopraelencati concorrono a formare il convincimento dei giudici ai fini di individuare l'effettivo domicilio o residenza  all'interno del territorio dello Stato.

Leggi anche "Iscrizione  AIRE come procedere?" e segui il nostro Dossier gratuito sul Lavoro estero

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Sugli orientamenti della Cassazione vedi anche "Residenza all'estero e onere della prova"

 

Tag: LAVORO ESTERO 2024 LAVORO ESTERO 2024 LA RUBRICA DEL LAVORO LA RUBRICA DEL LAVORO

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