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METALMECCANICI CONFAPI: PIANI WELFARE DAL 30 MARZO

2 minuti, Redazione , 05/04/2018

Metalmeccanici Confapi: piani welfare dal 30 marzo

Cosa prevede il contratto metalmeccanico Confapi in vigore in materia di welfare aziendale. Ulteriore accordo sulla rappresentanza sindacale

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Il 3 luglio 2017, in Roma tra UNIONMECCANICA-CONFAPI e FIM-CISL, FIOM-CGIL e UILM-UIL è stata stipulata una ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per la piccola e media industria metalmeccanica e della installazione di impianti (Confapi).

1. L'oggetto dell'accordo

Nell’accordo è stato introdotto l’articolo rubricato “welfare”, il quale prevede che a decorrere dal 1° marzo 2018 le aziende dovessero attivare a beneficio di tutti i lavoratori dipendenti piani di flexible benefits per un valore di 150 euro da utilizzare entro il 31 dicembre 2018.

Successivamente con l’accordo 20 febbraio 2018 è stato posticipata la data,  al 30 marzo 2018, della messa a disposizione , da parte delle aziende per i lavoratori dei piani di flexible benefits.
Per gli anni 2019 e 2020, l’offerta di beni e servizi è rimasta fissata sempre in 150,00 euro/anno e dovrà essere messa a disposizione a decorrere dal 15 gennaio di ogni singolo anno e usufruita dal lavoratore entro il 31 dicembre di ogni singolo anno.

2. A chi spetta
Hanno diritto al welfare summenzionato i lavoratori, superato il periodo di prova, in forza al 1° gennaio di ciascun anno o successivamente assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno, con contratto a:
- tempo indeterminato;
- tempo determinato che abbiano maturato almeno 3 mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno (1° gennaio – 31 dicembre).
Sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita né indennizzata nell’anno di riferimento.
Per i lavoratori a part-time il valore del welfare non dovrà essere riproporzionato.
Per quanto riguarda i lavoratori con contratto di somministrazione, in base al principio di non discriminazione le aziende interessate provvederanno a comunicare alla società di somministrazione quanto stabilito dall’Accordo di rinnovo in materia di Welfare.
La normativa contrattuale ha previsto che i valori indicati dalla presente disciplina in materia di welfare sono riconosciuti un’unica volta nel periodo di competenza nel caso di lavoratori reiteratamente assunti o utilizzati con varie tipologie contrattuali (contratto a tempo determinato, somministrazione, ecc.) presso la medesima azienda.

Nel contratto si fa presente che per avere la completa detassazione della somma corrisposta, il lavoratore, nel corso dell’anno, non deve aver ricevuto più di 258,23 euro sotto forma di liberalità. Inoltre il valore dovrà essere comprensivo di eventuali costi fiscali o contributivi a carico dell’azienda.

GLI ULTIMI ACCORDI STIPULATI

In relazione allo stesso contratto  è stato stipulato lo scorso 27 marzo 2018 un  ulteriore accordo integrativo  che riguarda in particolare la rappresentanza sindacale unitaria  nelle unità produttive nelle quali sono occupati più di 15 dipendenti e la relativa disciplina con decorrenza 1° maggio 2018.

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Commenti

stefano - 19/07/2018

Questo nuovo CCNL non è per nulla soddisfacente per i lavoratori! Basti pensare che nella contrattazione triennale precedente gli aumenti programmati (al 1/6/2013, 1/6/2014, 1/6/2015) totalizzavano 131 euro di aumento salariale, mentre col nuovo contratto al 01/06/2018 si è approvato un aumento di soli 16,14 euro! Anche il "paliativo" Welfare mascherato da elemento di compensazione, riesce a compensare quanto previsto dal vecchio contratto. Davvero IRRISORIO! Scandaloso!

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