Nel messaggio INPS n.1403 del 30 marzo 2018 l'istituto nazionale di previdenza fornisce alcuni chiarimenti in materia di assegno ordinario e assegno di solidarietà e stabilizzazione del tetto aziendale del Fondo integrativo salariale FIS.
In particolare ricorda che:
- la legge di bilancio 2018) ha modificato limite massimo in base al quale ciascun datore di lavoro può accedere alle prestazioni garantite dal Fondo (c.d. tetto aziendale) innalzando da quattro a dieci volte l'ammontare dei contributi ordinari dovuti dal datore di lavoro e ha eliminato l’originario limite di utilizzo che era pari a 4 volte i contributi versati.Quindi "per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dall’anno 2018, ciascun datore di lavoro può accedere alle prestazioni garantite dal Fondo di integrazione salariale in misura non superiore a dieci volte l’ammontare dei contributi ordinari dovuti dal medesimo datore di lavoro, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore dello stesso".
- In tema invece di Assegno ordinario e assegno di solidarietà: ai fini del calcolo della durata massima complessiva, la durata dell’assegno di solidarietà viene computata nella misura della metà, entro il limite di 24 mesi nel quinquennio mobile. Oltre tale limite la durata di tali trattamenti viene computata per intero.
- Infine , ad integrazione della circolare n. 170/2017, in tema di inserimento del ticket per le domande di prestazioni dei Fondi di solidarietà, si fa presente che il ticket deve essere richiesto obbligatoriamente al momento della compilazione della domanda on line, utilizzando l’apposita funzionalità “Inserimento ticket” e non l'applicativo "Gestione Ticket" In allegato alla circolare un estratto del Manuale utente, Scaricabile comunque e dall’“Area Download” della procedura on line di inoltro delle istanze al Fondo.