L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emanato la circolare n. 7 del 29 marzo 2018 con cui fornisce chiarimenti al personale ispettivo sulla diffusione di sistemi di esternalizzazione dei dipendenti” , attraverso i contratti di rete, che possono costituire in realtà violazione della disciplina di riferimento sulla somministrazione di lavoro.
L'ispettorato informa che molti annunci pubblicitari promuovono l’utilizzo del distacco e della codatorialità nell’ambito di contratti di rete, evidenziando i “forti vantaggi” economici per le imprese quali ad esempio :
– mancata applicazione del CCNL in caso di socio lavoratore di cooperativa;
– “l’utilizzo del personale alla stregua del lavoro interinale”;
– la “assenza di responsabilità legale e patrimoniale verso i dipendenti esternalizzati”;
– il “lavoro straordinario/festivo senza maggiorazioni”;
– la corresponsione al dipendente in malattia della sola quota che rimborsa l’INPS e maggiore “flessibilità” nella chiusura dei rapporti con i lavoratori non più “graditi” mediante semplice comunicazione.
Al fine di contrastare eventuali utilizzi illeciti a danno dei lavoratori , l’Ispettorato riepiloga le disposizioni vigenti in materia, chiarendo che il personale distaccato o in regime di codatorialità non può subìre un pregiudizio nel trattamento economico e normativo per effetto della stipula di un contratto di rete tra imprese.
Il contratto effettivamente può prevedere specifiche clausole volte a disciplinare la “codatorialità” dei dipendenti di una o più imprese appartenenti alla rete stessa ma affinché tali effetti – l’automaticità dell’interesse al distacco, da una parte, e la messa a “fattor comune” dei dipendenti attraverso la codatorialità – si producano nei confronti dei terzi, ivi compresi i lavoratori, è necessario che si proceda preventivamente alla iscrizione nel registro delle imprese del contratto di rete
Pertanto, il personale ispettivo dovrà verificare, innanzitutto, l’esistenza di un contratto di rete tra i soggetti coinvolti (distaccante e distaccatario o co-datori) e che lo stesso sia stato regolarmente iscritto nel registro delle imprese (cfr. ML circ. n. 35/2013).
Inolte i lavoratori coinvolti devono essere formalmente assunti, mediante l’assolvimento dei relativi adempimenti di legge da una delle imprese partecipanti anche laddove si tratti di socio di cooperativa.
Va poi evidenziato che la codatorialità è disciplinata dalle medesime disposizioni in materia di distacco, ivi comprese quelle concernenti le forme di tutela del lavoratore distaccato e in tutti i casi il lavoratore ha diritto al trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo applicato dal datore di lavoro che procede all’assunzione, anche nell’eventualità in cui il datore di lavoro sia una società cooperativa.
L'Ispettorato sottolinea inoltre come i firmatari del contratto di rete sono tutti datori di lavoro nei confronti del personale e a loro si applica il principio generale della responsabilità solidale a tutela dei lavoratori utilizzati .
Infine si sottolinea la necessità di controllo in materia di omissioni contributive che derivino dall’applicazione di un contratto collettivo che non abbia i caratteri della maggiore rappresentatività comparativa di settore (art. 1, comma 1 del D.L. n. 338/1989).