Con la circolare 5/E 2018 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla disciplina dei premi di risultato e del welfare aziendale. In particolare, è offerto un chiarimento importante in merito ai premi di risultato erogati da più datori di lavoro. I limiti d’importo dei premi di risultato assoggettabili ad imposta sostitutiva sono stati elevati dalla Legge di stabilità 2017:
- a 3.000 per tutti
- a 4.000 euro per i premi erogati da aziende che adottano il coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro.
Come chiarito nel documento di prassi, i limiti devono essere riferiti al periodo d’imposta computando tutti i premi percepiti dal dipendente nell’anno, anche se sotto forma di partecipazione agli utili o di benefit detassati, a prescindere dal fatto che siano erogati in base a contratti diversi o da diversi datori di lavoro o che abbiano avuto differenti momenti di maturazione.
Per quanto riguarda il limite previsto per i premi erogati da datori di lavoro che abbiano adottato il coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro, in esecuzione di contratti stipulati prima/dopo l'entrata in vigore il D.L 50/2017 (24 aprile 2017), sono previste alcune differenze. In particolare, per i contratti
- stipulati prima del 24 aprile 2017 anche se ciascun premio è di importo inferiore al limite massimo di euro 2.500 o, per il 2017, di euro 4.000, il totale massimo agevolabile derivante dalla somma dei diversi premi è individuabile in tale maggiore ammontare.Viceversa, se un solo datore di lavoro adotta il coinvolgimento paritetico dei lavoratori, il totale dei premi è agevolabile nel limite di euro 2.000 per il 2016 e di euro 3.000 per il 2017 o, se di ammontare superiore, per l’importo erogato dalla azienda che adotta il coinvolgimento paritetico dei lavoratori.
- stipulati dopo il 24 aprile 2017, al posto dell’innalzamento del limite di premio agevolabile è prevista, una riduzione di venti punti percentuali dell’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro per il regime relativo all’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti su una quota di premio agevolabile non superiore ad euro 800. Anche tale agevolazione contributiva è da considerarsi annuale.
Attenzione: qualora il lavoratore non fornisca al datore di lavoro tutte le informazioni necessarie per l’applicazione del regime fiscale agevolato con la conseguenza che il datore di lavoro applica l’imposta sostitutiva anche oltre il limite di premio annuale, sarà cura del lavoratore, in sede di dichiarazione dei redditi, far concorrere al proprio reddito complessivo i premi di risultato che siano stati assoggettati impropriamente ad imposta sostitutiva, anche nel caso in cui il premio sia stato erogato sotto forma di benefit detassato.