Il CNDEC con il Pronto Ordini n. 24/2018 ha fornito chiarimenti in merito al fatto che si configuri o meno il reato di esercizio abusivo se a seguito di controlli da parte delle Autorità, si accerti che un iscritto sospeso svolga ugualmente l’attività professionale.
Nel documento il CNDCEC ha ricordato come l’articolo 348 del Codice penale stabilisca una pena per chiunque abusivamente eserciti una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato. La norma nasce a tutela dell’interesse generale che per determinate professioni per le quali sono richieste competenze tecniche particolari, prevede l’esercizio solo da chi ha conseguito una speciale abilitazione risultando in possesso di qualità culturali e morali. Le professioni soggette ad abilitazione dello Stato presuppongono il
- possesso di determinati titoli,
- il superamento dell’esame di stato,
- l’idoneità all’iscrizione all’albo o ordine di riferimento.
L’iscrizione a tali albi/elenchi è condizione “sine qua non“ per esercitare la professione, che altrimenti viene svolta in maniera abusiva. Come chiarito nel pronto ordini “si configura il reato di esercizio abusivo della professione anche qualora il professionista, pur regolarmente abilitato e iscritto all’albo, si trovi nell’impossibilità temporanea di esercitare la professione” a seguito di un provvedimento disciplinare di sospensione dall’esercizio professionale.
Si ricorda che è entrato in vigore il 15 febbraio scorso il nuovo art 348 c.p modificato dalla legge n. 3 dell’11 gennaio 2018, in materia di esercizio abusivo delle professioni liberali. Pertanto, a far data dal 15 febbraio 2018, chiunque abusivamente eserciti una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato rischia le seguenti sanzioni:
- reclusione da sei mesi a tre anni
- multa da euro 10.000 a euro 50.000