E' entrato in vigore il 15 febbraio scorso il nuovo art 348 c.p modificato dalla legge n. 3 dell’11 gennaio 2018, in materia di esercizio abusivo delle professioni liberali.
Pertanto, a far data dal 15 febbraio 2018, chiunque abusivamente eserciti una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato rischia le seguenti sanzioni:
- reclusione da sei mesi a tre anni e
- multa da euro 10.000 a euro 50.000.
Ancora maggiori le pene per chi ha influenzato a commettere il reato o diretto altri soggetti nel concorso di reato di esercizio abusivo della professione; nello specifico :
- reclusione da uno a cinque anni
- multa da euro 15.000 a euro 75.000
Inoltre la condanna comporta:
- la pubblicazione della sentenza e la confisca di quanto utilizzato per commettere il reato
- l'interdizione da uno a tre anni dalla professione o attività anche se regolarmente esercitata per i soggetto he ha commesso il reato esercita regolarmente una professione o attività regolamentata . La sanzione disciplinare è comminata dall'Ordine registro o albo di appartenenza a seguito della trasmissione della sentenza.
In materia va anche segnalato che una recente sentenza della Corte di Cassazione sezione penale n. 39339 del 22 agosto 2017, in una causa per esercizio abusivo della professione di psicologo, ha ammesso la possibilità per l' ordine professionale di costituirsi parte civile e di chiedere, in caso di condanna, il risarcimento dei danni morali e patrimoniali subiti dalla categoria, a tutela della quale l’Ordine è posto. La costituzione è, infatti, possibile quando non si fonda solo sulla lesione degli interessi morali della categoria, ma anche sul danno patrimoniale che deriva, anche indirettamente, ai professionisti, dalla concorrenza sleale di persone non abilitate. Nel caso specifico infatti si evidenzia che nell'atto di costituzione dell’Ordine degli Psicologi, risultava esplicitamente che il risarcimento puo essere richiesto “in relazione alla associazione finalizzata all'abusivo esercizio della professione,”.