L'Inps ha pubblicato la circolare n. 54 2018 con le modalità operative di applicazione delle nuove legge 179 2017 sul cd. "whistleblowing" ovvero la tutela dei lavoratori che segnalazioni di illeciti osservati nel proprio posto di lavoro .
L'istituo ricorda che la legge 30 novembre 2017, n. 179 per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”, ha modificato la precedente normativa integrandola in tema di obbligo di segreto d’ufficio, aziendale, professionale, scientifico e industriale. La nuova formulazione del citato articolo 54-bis prevede infatti che:
“Il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. L'adozione di misure ritenute ritorsive, di cui al primo periodo, nei confronti del segnalante è comunicata in ogni caso all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere.
Da notare dunque che:
- la nuova normativa prevede che il dipendente non segnali più l’illecito al “superiore gerarchico”, bensì al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.
- Inoltre, l’eventuale adozione di misure ritorsive deve essere denunciata non più al Dipartimento della funzione pubblica, bensì all’ANAC, l'autorita nazionale anti corruzione
Il segnalante è “reintegrato nel posto di lavoro” in caso di licenziamento “a motivo della segnalazione” e sono nulli tutti “gli atti discriminatori o ritorsivi” eventualmente adottati. L’onere di “dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive, adottate nei confronti del segnalante, sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione” è a carico dell’amministrazione (art. 54-bis, commi 7 e 8).
La circolare chiarisce che:
- il dipendente o il collaboratore esterno che intenda segnalare condotte illecite all'interno dell’Istituto, può utilizzare il “modulo per la segnalazione di condotte illecite” rinvenibile in formato elettronico nella pagina intranet della Direzione centrale audit, trasparenza e anticorruzione, oppure nella sottosezione “Altri contenuti – prevenzione della corruzione” della sezione Amministrazione trasparente del sito , e inviarlo al seguente indirizzo di posta elettronica: [email protected]. Il modulo è compilabile on line. La procedura informatica per la segnalazione degli illeciti non è al momento utilizzabile perche in fase di adeguamento alla nuova normativa.
- La segnalazione deve riguardare situazioni di illecito come abusi delle funzioni di servizio, anche non rilevanti penalmente, posti in essere o anche soltanto tentati da parte di dipendenti dell’Istituto o collaboratori , per il perseguimento di interessi privati, con danno, anche soltanto d’immagine, per l’Istituto medesimo.
- Sono escluse dal procedimento in argomento le segnalazioni aventi ad oggetto rimostranze di carattere personale del segnalante o richieste che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro o ai rapporti con superiori gerarchici o colleghi.
- Le segnalazioni saranno gestite dal Responsabile della trasparenza con modalità di riservatezza e puntuale individuazione dei soggetti che ne verranno a conoscenza per le necessità di indagine.