Cassazione favorevole al contribuente in caso di credito IVA. In particolare, con l’ordinanza 6488 del 16 marzo 2018 la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che, se in grado di dimostrare il possesso dei requisiti sostanziali, il contribuente ha diritto al credito IVA anche in caso di omessa o ritardata presentazione della dichiarazione annuale IVA. In particolare, in caso di mancanza della dichiarazione annuale, il credito d’imposta va riconosciuto se il contribuente ha tutti i requisiti sostanziali per usufruire della detrazione.
La giurisprudenza sul tema è abbastanza consolidata nel fornire questa interpretazione, e nel 2013 la stessa Agenzia delle Entrate aveva sottolineato l’importanza della verifica della sussistenza del diritto di credito a prescindere dall’eventuale omessa dichiarazione (circolare 21/2013).
Eppure le controversie sul credito IVA in caso di omessa presentazione IVA continuano a essere numerose.
Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate notificava ad una società una cartella di pagamento con cui pretendeva il versamento IVA in conseguenza del disconoscimento del credito derivante dall’esercizio precedente. La contribuente aveva presentato la dichiarazione tardivamente. La CTP dava ragione alla contribuente, la CTR all’Agenzia delle Entrate. Ricorreva in Cassazione la contribuente, la Suprema Corte accoglieva il ricorso dal momento che la spettanza del credito c’è e non viene contestata, la pretesa del Fisco si incentra sulla solo circostanza formale di omessa presentazione della dichiarazione annuale.