Sono molti i chiarimenti forniti dalla Ragioneria Generale dello Stato con la Circolare 13 del 21.3.2018 sui controlli preventivi che la Pubblica amministrazione effettua prima di procedere al pagamento di importi superiori a 5.000 euro. Uno dei principali è il fatto che il limite di 5.000 euro ai fini del pagamento del fornitore con split payment dalla pubblica amministrazione va conteggiato senza IVA. In particolare, nel documento si sottolinea che "allorquando soggette al regime della scissione dei pagamenti, le amministrazioni, ai fini dell’individuazione della soglia dei cinquemila euro di cui all’articolo 48-bis, non dovranno considerare l’IVA, bensì dovranno tener conto, quindi, soltanto di quanto effettivamente spettante in via diretta al proprio fornitore, cioè dell’importo al netto dell’IVA."
Altri chiarimenti riguardano:
- L'ambito soggettivo di applicazione;
- La cessione del credito
- Pagamenti agli eredi del beneficiario,
- Inadempienza contributivo
- Frazionamento del pagamento.
In generale, la Circolare si è resa necessaria a seguito delle modifiche normative introdotte dall’articolo 1, commi da 986 a 989, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 che riguardano:
- la riduzione, a decorrere dal 1° marzo 2018, da 10.000 euro a 5.000 euro del limite di importo oltre il quale le amministrazioni pubbliche (e le società interamente partecipate dalle stesse) prima di effettuare, a qualunque titolo, un pagamento verificano se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo
- l’estensione da 30 a 60 giorni del periodo nel quale il soggetto pubblico non procede al pagamento delle somme dovute al beneficiario, risultato inadempiente, fino alla concorrenza dell'ammontare del debito comunicato dall’agente della riscossione.
La circolare della Ragioneria Generale dell Stato è allegata a questo articolo.