E' stata pubblicata la sentenza del Consiglio di stato n. 1571 - 2018 in cui si riafferma che la messa a disposizione di un pacchetto di ore di lavoro in favore di un terzo, che provvede a coordinare il lavoro degli addetti configura una somministrazione di personale e non un appalto di servizi.
Come tale, può essere realizzata solo dalle agenzie per il lavoro autorizzate dal ministero del Lavoro.
Il caso riguardava una ASL che aveva bandito un appalto per attività di supporto amministrativo ai propri uffici . Il bando era stato impugnato da una agenzia di somministrazione che affermava nel ricorso come tali prestazioni si concretizzavano di fatto in una somministrazione di personale illecita. Il Tar aveva respinto il ricorso mentre il Consiglio di Stato ha ribaltato la decisione accogliendo il ricorso dell’agenzia.
Nella sentenza si ricordano i criteri definiti dalla Corte di cassazione n. 3178/2017 nella definizione degli appalti illeciti:
- Prestazione di un certo numero di ore di lavoro;
- inserimento stabile del personale nel ciclo produttivo del committente;
- stesse attività svolte dal personale dell’appaltatore e dai dipendenti del committente;
- attrezzature necessarie per l’attività di proprieta del committente
Nel bando oggetto della controversia erano presenti tutti questi elementi per cui non si configura un vero appalto di servizi che consiste invece in una prestazione d'opera autonoma con un preciso risultato.
Il Consiglio di stato segnala anche che manca, per la società aggiudicataria del bando. il rischio di impresa, considerato che non si fa carico dei costi per le attrezzature per l’organizzazione del lavoro ne apporta capitale o beni immateriali.