Manca poco al 1° luglio 2018, termine previsto dalla Legge di bilancio 2018 (L. 205/2017) per il superamento della scheda carburante e l’introduzione della e-fatture per i pagamenti di carburante. Sono tre le principali novità in tema di carburanti contenuti nella Legge di stabilità di quest’anno, riepilogate in questa tabella:
comma 920 | modificando l’articolo 22 del DPR 633/72 prevede che gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi IVA, devono essere documentati con la fattura elettronica. |
comma 922 | modificando l’articolo 164 TUIR ha previsto che le spese per carburante per autotrazione sono deducibili se effettuate esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate. |
comma 924 | viene prevista un’agevolazione per gli esercenti di impianti di distribuzione di carburante. A tali soggetti spetta un credito d’imposta al 50% del totale delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate dal 1°luglio 2018 tramite sistemi di pagamento elettronico mediante carte di credito. Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione. |
Le opzioni al vaglio per dire addio alla scheda carburante sono le seguenti:
- moneta elettronica: possibilità per chi utilizza carte di credito/debito per effettuare i pagamenti di pre-associare alle carte stesse tutti gli elementi necessari al gestore per emettere la fattura elettronica contestualmente al pagamento del carburante
- QR code: il codice QR contiene tutti i dati di fatturazione dell’acquirente, previa registrazione sul sito dell’Agenzia delle Entrate o a un sito associato. Uno strumento in possesso del gestore della stazione di rifornimento consentirebbe un’immediata associazione con chi acquista i carburanti
- Doppio regime: prevede per un periodo di tempo la coesistenza della scheda carburante e delle fatture elettroniche.