Con la Risoluzione n. 77186 del 27 febbraio 2018, il Ministero dello Sviluppo Economico chiarisce alcuni aspetti della vendita e consumo sul posto di vino nelle aziende agricole.
La risoluzione risponde ad uno specifico quesito posto da un Comune che chiedeva se un'azienda agricola potesse effettuare la vendita diretta con consumo di vino della propria produzione , in locali aperti al pubblico ma non non nei fondi rustici destinati alla produzione, e in particolare con l'utilizzo di bicchieri di vetro.
Il Ministero dello Sviluppo Economico fa riferimento ad una precedente risoluzione (la n. 380940 del 20 settembre 2017) in cui aveva condiviso la nota n. 60721 del 10 agosto 2017, del Ministero delle Politiche Agricole e Alimentari e Forestali in materia.
Il MISE chiarisce quindi che, sulla base della normativa vigente (d.lgs del 18 maggio 2001, n. 228, art. 4) la vendita diretta ed il consumo immediato dei prodotti dell'azienda agricola , senza somministrazione:
- possono avvenire all'interno di locali dell'imprenditore agricolo e destinati all'esercizio della vendita diretta anche diversi o ubicati lontano dai fondi rustici strettamente destinati alla produzione di base e
- possono esercitarsi su tutto il territorio comunale a prescindere dalla destinazione urbanistica e senza cambio della destinazione d'uso dei locali stessi.
Con riferimento alla possibilità di utilizzare bicchieri di vetro, il Ministero ricorda che, nella nota n. 372321 del 28 novembre 2016, è già stato precisato che non può escludersi l'utilizzo di posate in metallo, di bicchieri di vetro, nonché di tovaglioli di stoffa se posti a disposizione della clientela per l'utilizzo autonomo, quindi senza attività di somministrazione cioè evitando di "apparecchiare" la tavola con le modalità proprie della ristorazione.
- Riguardo agli obblighi per il consumo di un prodotto a base alcolica come il vino il Ministero dello Sviluppo Economico ricorda quanto già espresso dal competente Ministero dell'interno, con la nota n. 4130 del 15 marzo 2017, nella quale si ribadisce che l'attività di vendita di vendita al minuto e di somministrazione di bevande, alcoliche è soggetta alla legislazione di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 86 del T.U.L.P.S. e delle disposizioni connesse, oltreché per il divieto di vendita in forma ambulante . Va quindi rispettato il divieto di vendita ai minori di 18 anni. V asegnalato inoltre che la licenza di polizia, prevista dalla normativa viene automaticamente rilasciata con la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o l'autorizzazione commerciale prevista.