Nel messaggio n. 1217 del 20 marzo 2018, l'INPS chiarisce che, dopo il riconoscimento dello status di invalido la domanda di prestazione economica può essere inviata anche tardivamente senza perdita del diritto. La prescrizione ha comunque il termine decennale ordinario previsto dall'articolo 2946 del Codice civile.
L'istituto illustra nel messaggio i termini ordinari di decorrenza dei benefici economici e gli effetti della domanda di invalidità civile presentata in ritardo e e di eventuale Revoca dello status di invalido.
- INVALIDITA' - le pensioni d'inabilità, l' assegno mensile, le indennità di accompagnamento, la pensione ai ciechi, ai sordi e l'indennità speciale e di comunicazione decorrono dal mese successivo alla data di presentazione della domanda di accertamento sanitario (tramite modello AP66 o AP67), ovvero dalla data eventualmente indicata dalle commissioni sanitarie. Anche in caso di presentazione tardiva ossia oltre il termine di 30 giorni indicato nel verbale sanitario l'erogazione decorre dal mese successivo.
- INDENNITA' FREQUENZA decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si inizia il corso o trattamento terapeutico o riabilitativo.
- REVOCA - In caso di domanda tardiva per oltre due anni dalla data del verbale sanitario che riconosce l'invalidita , si ha la verifica sanitaria e ,in caso ne derivi una revoca gli effetti scattano solo dal mese successivo alla data dell'accertata insussistenza dei requisiti. Tale revoca non pregiudica il diritto agli importi arretrati, ove sussistano comunque i necessari requisiti socio-economici.
Gli interessi legali decorrono dal 121° giorno da quando il cittadino fornisce gli elementi utili alla concessione e liquidazione di quel tipo di provvidenza economica .