HOME

/

LAVORO

/

LA RUBRICA DEL LAVORO

/

NIENTE PAGAMENTI DALLE CASSE EDILI SENZA LE SOMME DEL DATORE DI LAVORO

1 minuto, Redazione , 21/03/2018

Niente pagamenti dalle Casse edili senza le somme del datore di lavoro

Cassa edile obbligata al pagamento solo se il datore ha accantonato gli importi? Cosi la Cassazione n. 5073 del 5 marzo 2018

Ascolta la versione audio dell'articolo

L'obbligo della Cassa Edile di pagare ai lavoratori ferie, gratifiche natalizie e festività infrasettimanali non deriva dal mero sorgere del rapporto di lavoro, ma sorge con il pagamento da parte del datore di lavoro degli accantonamenti relativi, elemento di fatto che dà origine al rapporto delegatario. Questa la conclusione della Corte di Cassazione sezione lavoro nell'ordinanza n.5073 del 5 marzo 2018. 

Il contenzioso nasceva dalla richiesta al Giudice del lavoro da parte di un lavoratore  per avere riconosciuti gli importi per ferie, festività e gratifica natalizia mai ricevuti dalla Cassa edile della provincia di Avellino. Il giudice di primo grado emetteva un decreto ingiutivom confermato anche dalla corte di appello di Napoli  cui la Cassa faceva ricorso . A seguito dell'ulteriore condanna in  appello la Cassa ricorre per cassazione,   adducendo principalmente il motivo che il mancato pagamento derivava dall'assenza di accantonamenti finanziari da parte del  datore di lavoro edile.

I giudici della Cassazione hanno accolto il ricorso, applicando i seguenti argomenti:
- l'obbligo della Cassa Edile di pagare ai lavoratori ferie, gratifiche natalizie e festività infrasettimanali non deriva dal  sorgere del rapporto di lavoro in se , ma sorge con il pagamento da parte del datore di lavoro degli accantonamenti relativi, ed è solo tale elemento di fatto che dà origine al rapporto di delega alla Cassa edile competente ;
- le Casse edili, organismi di origine contrattuale e sindacale, a carattere paritetico (perché gestiti unitariamente da rappresentanti dei sindacati dei lavoratori e da rappresentanti dei datori di lavoro), sono investite del compito di assicurare ai lavoratori del settore edile il pagamento di alcune voci retributive (ferie, festività, permessi, gratifica natalizia), solo a motivo dell'elevata mobilità che caratterizza il settore, e per la conseguente durata ridotta dei rapporti,  per cui tali pagamenti spesso risultano di importo minimo, e quindi di problematica  erogazione da parte dei diversi  datori di lavoro.

La  pronuncia aderisce a precedenti orientamenti giurisprudenziali di legittimità, che sono i seguenti:

- Cassazione civile, sez. VI, 09/05/2014,  n. 10140);

- Cassazione civile, sez. lav., 07/05/2012,  n. 6869);

- (Cassazione civile, sez. lav., 01/10/2003,  n. 14658).

Per approfondire scarica il Commento completo con il testo integrale della sentenza

Ti può interessare  anche l'abbonamento ai COMMENTI ALLA GIURISPRUDENZA FISCALE E DEL LAVORO: I nostri esperti legali commentano settimanalmente le pronunce piu interessanti con analisi normative, orientamenti giurisprudenziali e  testo integrale delle sentenze. Guarda qui l'indice delle ultime uscite!

In tema di edilizia ti possono  interessare la Scheda informativa clienti "Richiesta CIGO per eventi meteo" e  il "Formulario commentato dell'IVA in Edilizia";

Sono disponibili anche i volumi cartacei  (Maggioli Editore):

 Operare e progettare con il testo unico dell'Edilizia di M. De Nicola e

Guida IVA Edilizia 2018 di Studio Righetti 

 

Tag: IMPRESE EDILI IMPRESE EDILI LA RUBRICA DEL LAVORO LA RUBRICA DEL LAVORO GIURISPRUDENZA GIURISPRUDENZA

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

CCNL E TABELLE RETRIBUTIVE 2024 · 26/09/2024 CCNL scuole non statali 2024: aumenti e altre novità del rinnovo

Rinnovato il CCNL scuole private ANINSEI: testo in pdf, aumenti con le tabelle retributive aggiornate, previdenza e sanità integrativa, causali contratti a termine

CCNL scuole non statali 2024: aumenti e altre novità del rinnovo

Rinnovato il CCNL scuole private ANINSEI: testo in pdf, aumenti con le tabelle retributive aggiornate, previdenza e sanità integrativa, causali contratti a termine

Manovra 2025: conferme per taglio cuneo e rivalutazione pensioni

le ultime news nell'incontro con i sindacati del 25 settembre su taglio cuneo e rivalutazione pensioni: le intenzioni del Governo per la legge di bilancio 2025:

Sanilog:  dal 1 ottobre iscrizioni o rinnovi  2025 per i familiari

Le indicazioni per rinnovo o iscrizione familiari dei dipendenti delle aziende del settore Logistica aderenti al Fondo sanitario SANILOG

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.