Assindatcolf, con comunicato stampa del 15 marzo 2017, ricorda ai datori di lavoro domestico che devono, entro il 31 marzo 2018, rilasciare ai lavoratori il documento che attesti il totale delle somme erogate nel corso del 2017, sia come retribuzione che come contributi previdenziali e assistenziali. È quanto comunica Assindatcolf, Associazione Nazionale dei Datori di Lavoro Domestico, aderente Confedilizia, componente Fidaldo, firmataria del contratto di settore
L'obbligo deriva dall'art.33 del contratto. Il datore di lavoro domestico non è individuato come sostituto di imposta quindi non tenuto a rilasciare la CU ma l'attestazione ha circa le stesse caratteristiche e funzioni, serve per i fini dell’eventuale presentazione della sua dichiarazione dei redditi, del calcolo dell’Isee familiare, per eventuali pratiche di rinnovo del permesso di soggiorno
Si tratta di un documento da consegnare al proprio lavoratore domestico o badante, ‘almeno 30 giorni prima della scadenza dei termini di presentazione della dichiarazione dei redditi’ e in ogni caso, nel momento della ‘cessazione del rapporto di lavoro’ che deve contenere:
- i dati anagrafici sia del lavoratore che del datore di lavoro, comprensivi di codice fiscale
- l’anno di riferimento, in questo caso il 2017,
- il totale delle somme lorde erogate nello stesso periodo di riferimento. comprensivo oltre che delle retribuzioni mensili, anche di quanto corrisposto come tredicesima, eventuali anticipi/liquidazioni di TFR, n
- gli importi trattenuti al lavoratore per versamenti Inps e Cassacolf.
- il valore del vitto e alloggio usufruito, nel caso di lavoratore convivente .
Il comunicato di Assindatcolf ricorda infine a tutti i datori di lavoro domestico che, chi assume con regolare contratto un collaboratore, avrà diritto in sede di dichiarazione dei redditi ad alcune agevolazioni fiscali:
- deduzione dei contributi Inps (nel limite massimo di 1.549,37 euro per anno) e
- parziale detrazione del costo dello stipendio della badante (per un massimo di 399,00 euro, pari al 19% di € 2.100,00) solo per chi ha un reddito che non supera i 40 mila euro.