L'Inps ha pubblicato il messaggio 16 marzo 2018, n. 1166 sulla gestione delle prestazioni di disoccupazione e/o ANF ai lavoratori dipendenti del settore agricolo, in particolare sul regime della decadenza dall'azione giudiziaria e sulla prescrizione.
Il ricorso per diniego della disoccupazione agricola in caso di prestazioni di carattere temporaneo va effettuato entro l'anno dall'esaurimento del procedimento amministrativo.
L'istituto ricorda innazitutto che la questione della decadenza ha una grossa rilevanza, in quanto, non trattandosi di prestazione pensionistica, la mancata attivazione dell'azione giudiziaria conduce alla estinzione del diritto. Il messaggio riepiloga in particolare la procedura per definire la data da cui computare il termine annuale di prescrizione, materia molto complessa e articolata , in questi termini:
"L’anno di decadenza decorre, alternativamente:
1. dalla data di comunicazione, al ricorrente o al patronato delegato se la richiesta è patrocinata, della decisione del ricorso da parte del competente Comitato. Tale dies a quo presuppone che sia stato presentato ricorso amministrativo nel termine di 90 giorni dalla notifica del provvedimento e che il ricorso sia stato deciso dal Comitato entro i successivi 90 giorni;
2. dallo scadere del termine di 90 giorni previsto per la decisione del Comitato provinciale. Tale dies a quo presuppone che sia stato presentato ricorso amministrativo nel termine di 90 giorni e che il Comitato non abbia deciso sullo stesso entro i successivi 90 giorni;
3. dallo scadere dei termini prescritti per l'esaurimento di tutto il procedimento amministrativo (300 giorni), computati a decorrere dalla data di presentazione della domanda. Tale dies a quo trova applicazione nel caso in cui, a seguito della domanda, l’Istituto non si sia espresso con alcun provvedimento, oppure nel caso in cui, a seguito della reiezione della domanda, non sia stato presentato ricorso amministrativo nei termini".
Sull' Assegno per il nucleo familiare, si applicano come per l'indennità di disoccupazione i termini sopraindicati riferiti alla decadenza dalla prestazione mentre alla prescrizione si applica il regime speciale all'art. 23 del D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797 (Testo Unico delle norme concernenti gli assegni familiari), secondo cui "Il diritto agli assegni familiari si prescrive nel termine di cinque anni" con decorrenza "… dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è compreso il periodo di lavoro cui l'assegno si riferisce".