Nel Messaggio n. 1162 del 16 marzo 2018 l'Inps risponde alla richiesta di chiarimenti su alcuni casi di diritto alla NASPI e di cumulo con alcuni tipi di reddito di tipo intermittente o come OTD in agricoltura. . Si tratta in particolare dell’istituto della sospensione della prestazione di cui all’articolo 9 del D.Lgs. n. 22 del 2015.
I casi presi in considerazione sono i seguenti:
1) Richiesta di NASpI da parte di un lavoratore che risulti titolare anche di un rapporto di lavoro subordinato di tipo intermittente con indennità di disponibilità o senza indennità di disponibilità.
Per questo caso l'Istituto chiarisce che se il contratto di lavoro intermittente è di durata pari o inferiore a sei mesi si applica la sospensione della NASpI per i soli giorni di effettiva chiamata. In alternativa, il percettore di Naspi può cumulare la prestazione con il reddito da lavoro qualora non superi il limite annuo di 8.000 euro e a condizione che il lavoratore, entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, comunichi il reddito annuo.
2) Lavoratore che, dopo aver richiesto la NASpI al termine di un contratto stagionale, viene riassunto dallo stesso datore di lavoro con contratto di lavoro intermittente - con reddito annuale inferiore a quello minimo escluso da imposizione - per le sole giornate in cui risulti necessario ricorrere a ulteriore manodopera.
In questa ipotesi la Naspi viene sospesa se il contratto è con obbligo di risposta, mentre si sospende solo per i giorni di lavoro in caso di contratto senza obbligo di risposta e indennità di disponibilità
3) Compatibilità della NASpI con il rapporto di lavoro subordinato, anche di tipo intermittente, inizialmente inferiore a sei mesi che, a seguito di proroga, superi il limite semestrale.
L'istituto precisa in questo caso che se la durata del rapporto di lavoro a seguito di proroga del contratto, ecceda il semestre, opera la decadenza dalla prestazione a decorrere dalla data della proroga.
4) Percettore di NASpI che si rioccupi a tempo determinato come OTD in agricoltura.
In questo caso:
- se il lavoro non supera i sei mesi di durata la naspi è sospesa solo per i giorni di lavoro effettivi e il cumulo è possibile con le modalita illustratie nella circolare INPS N. 94 2015.
- si decade dal diritto alla prestazione in caso di contratto di lavoro superiore a sei mesi
5) Percettore di NASpI che si rioccupi con contratti di lavoro a tempo determinato che si susseguono senza soluzione di continuità con lo stesso o diverso datore di lavoro: la Naspi viene sospesa nel caso di periodi singolarmente non superiori a sei mesi, ma la cui somma superi il limite di sei mesi