Esclusi dall'agevolazione del super ammortamento anche le autovetture ecologiche, ovvero i veicoli a bassa emissione.
Questo uno dei tanti chiarimenti forniti in occasione del webinar tenuto dal Ministero delle Finanze il 22 febbraio, sulle nuove misure fiscali introdotte dalla legge di bilancio 2018, e per il quale il 15 marzo si sono resi disponibili le risposte ai quesiti presentati nel corso del seminario, che qui alleghiamo.
Ricordiamo che l'art. 1 comma 29 della legge di Bilancio ha escluso esplicitamente dalla proroga del super ammortamento, gli investimenti effettuati, dal 1° gennaio 2018, nei mezzi di trasporto a motore di cui all'art. 164 comma 1 del TUIR, ossia i veicoli e agli altri mezzi di trasporto a motore utilizzati nell’esercizio di imprese, arti e professioni comprendendo, tra gli altri, le autovetture e gli autocaravan di cui alle lettere a) ed m) del comma 1 dell’articolo 54 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Restano, pertanto, fuori dalla portata dell’art. 164, comma 1, del Tuir, gli altri autoveicoli previsti dallo stesso comma 1 dell’art. 54 (quali, ad esempio, autobus, autocarri) che risultano, quindi, agevolabili con il super ammortamento.
Quindi a partire dal 2018, per quanto riguarda l'esclusione delle auto dal super ammortamento, sono esclusi dal perimetro di applicazione dell’agevolazione gli investimenti in:
- veicoli a deducibilità limitata di cui ex art. 164, comma 1, lett. b), TUIR,
- veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti ex lett. b-bis) ,
- veicoli esclusivamente strumentali all’attività d’impresa e di uso pubblico di cui alla lett. a).
Di fatto, quindi, l’esclusione dal beneficio dal 2018 riguarda l’intera categoria dei veicoli richiamati dal comma 1 del citato art. 164, mentre:
- per tutto il 2017 l’esclusione era limitata ai veicoli di cui alle lett. b e b-bis, quindi per i veicoli utilizzati da noleggiatori, autoscuole e taxisti, cioè per le autovetture che costituiscono beni ad utilizzo esclusivamente strumentale, il super ammortamento era applicabile per il 2017.
- per il 2016 l'agevolazione era stata estesa anche ai veicoli nuovi acquistati tra il 15.10.2015 e il 31.12.2016 prevedendo, oltre all’incremento del 40% del costo di acquisizione, anche l’aumento nella medesima misura (40%) dei limiti di deducibilità di cui all’art. 164, comma 1, lett. b), TUIR).
Inoltre il citato art. 164, comma 1, non opera, inoltre, alcuna distinzione in merito alla natura ecologica dei mezzi di trasporto, ne consegue, pertanto, che dal 2018 sono esclusi dalla proroga dell’agevolazione i veicoli e i mezzi di trasporto, rientranti nelle categorie dallo stesso previste, anche se a bassa emissione.